Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 520 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Gli odierni appellanti adirono il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, onde ottenere l’annullamento di una serie di atti afferenti a una procedura ablatoria svolta dal comune di Canicattì per la realizzazione, su terreni in proprietà dei signori Gu., di lavori di sistemazione stradale.

Il Tribunale adito, con la sentenza di estremi specificati in epigrafe, respinse il ricorso.

Con appello, notificato il giorno 11 febbraio 2011, i signori Gu. hanno impugnato la sentenza, deducendo contro di essa plurimi mezzi di gravame.

Si è costituito, per resistere all’appello, il comune di Canicattì, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso emarginato, e contestando nel merito la fondatezza dell’impugnazione.

2. – All’udienza pubblica del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. – Si impone in via prioritaria lo scrutinio dell’eccezione di rito sollevata dall’ente civico appellato.

L’eccezione è fondata. Occorre premettere che, in primo e in secondo grado, gli appellanti hanno impugnato atti amministrativi relativi a una procedura ablatoria: dunque la controversia appartiene al novero di quelle assoggettate, sia nel precedente sia nell’attuale regime processuale, a un rito abbreviato. Non rileva in contrario la circostanza che i ricorrenti abbiano altresì proposto una correlata domanda risarcitoria, stante la vis actractiva del rito speciale.

Tanto premesso, va rilevato che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 29 luglio 2010 e non è stata notificata; pertanto, a norma dell’art. 2 delle "Norme transitorie" dettate dal nuovo codice del processo amministrativo ( D.Lgs. n. 104/2010; d’ora in poi: "cpa"), gli appellanti avrebbero avuto l’onere di proporre appello nell’osservanza dei termini, stabiliti dalla disciplina processuale previgente e, quindi, entro i 120 giorni dalla pubblicazione, siccome in precedenza previsto dall’art. 23-bis, settimo comma, della L. n. 1034/1971.

Nella fattispecie il suddetto termine, anche considerando il periodo di sospensione feriale, non risulta tuttavia rispettato.

4. – Non può tenersi conto della controeccezione, formulata verbalmente dal difensore dei ricorrenti soltanto in occasione dell’udienza pubblica celebrata il 18 maggio 2011, con la quale si è dedotta l’incolpevole inosservanza del termine di impugnazione a causa dell’omessa comunicazione, da parte della segreteria del T.A.R. di Palermo, dell’intervenuta pubblicazione della sentenza. Ed invero, il controricorso del comune di Canicattì è stato depositato il 14 aprile 2011 e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, cpa, i signori Gu. avrebbero avuto il tempo e l’occasione per segnalare la circostanza di cui sopra: non avendolo fatto, il Collegio si ritiene esonerato da ogni indagine al riguardo, stante la preclusione processuale derivante dalle previsioni sopra richiamate. Ed invero, il nuovo codice del processo amministrativo, all’insegna dei fondamentali principi del contraddittorio, di lealtà e di collaborazione tra tutti i protagonisti del processo, ha inteso scongiurare che le difese delle parti, al pari delle decisioni giurisdizionali, possano trovare fondamento in circostanze di fatto o questioni giuridiche, non preventivamente conosciute dai contraddittori o dal giudicante. Una declinazione positiva di siffatti principi è l’art. 73, comma 3, diretto a contrastare il fenomeno delle cc.dd. "decisioni a sorpresa" (ossia deliberate sulla base di questioni rilevate d’ufficio e non preventivamente sottoposte al contraddittorio processuale); risponde tuttavia al medesimo scopo anche il comma 1 dell’art. 73, con il quale è stato introdotto innovativamente l’istituto delle "repliche", la cui finalità è duplice, ossia, da un lato, quella di consentire alle parti un’estrema difesa fino a 20 (nella fattispecie, 10) giorni liberi prima dell’udienza e, però, dall’altro lato, di impedire che le stesse parti, una volta spirato definitivamente detto termine, compiano postume integrazioni del thema decidendum in sede di discussione. In sintesi, l’oggetto del processo deve ormai ritenersi cristallizzato al momento della scadenza del termine per le repliche, senza alcuna possibilità di un’ulteriore integrazione, di talché la discussione orale avanti il Collegio oggi assolve pressoché esclusivamente alla funzione di precisare, ove indispensabile, alcuni punti o questioni già sottoposti al vaglio giurisdizionale, ma – fatta eccezione per le fattispecie espressamente contemplate dalla legge processuale – non serve certamente a integrare il materiale cognitorio e decisorio.

5. – In conclusione, l’appello va dichiarato irricevibile.

6. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

7. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara l’appello irricevibile.

Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore del Comune di Canicattì, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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