Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-07-2011, n. 29193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 26 marzo 2010 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato la richiesta avanzata dal P.G. in sede in data 28 dicembre 2009, intesa ad ottenere la revoca del beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, concesso a B. C. con due distinti provvedimenti, di cui uno del Tribunale di Milano in data 21 maggio 2009 ed un altro del Tribunale di Monza in data 31 ottobre 2008, in quanto, con essi, il beneficio era stato concesso al B. in misura complessivamente superiore ad anni 3 di reclusione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che anche nella fase esecutiva vigesse il principio del "ne bis in idem", si che i precedenti provvedimenti di concessione del beneficio in esame avevano ormai assunto carattere di definitività, non avendo il P.M. proposto opposizione a detti provvedimenti ai sensi dell’art. 666 c.p.p.; nè risultava che fossero intervenuti nuovi elementi di fatto rispetto a quelli vigenti alla data di adozione dei provvedimenti anzidetti.

3. Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso per cassazione il P.G. in sede, eccependo violazione di legge, in quanto egli aveva chiesto il ridimensionamento del beneficio dell’indulto applicato in eccesso in sede di adozione del provvedimento di cumulo, il quale, per la sua natura di atto amministrativo e non giurisdizionale, non era suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.G. di Trieste è fondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che il giudice dell’esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l’indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente a quella fissata dal provvedimento di clemenza, in quanto il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non già sulla sua misura.

3. Invero con riferimento all’ammontare della pena, che ha in concreto formato oggetto dei provvedimenti applicativi dell’indulto, deve trovare applicazione la regola generale desumibile dall’art. 174 c.p., comma 2, alla stregua della quale il provvedimento applicativo dell’indulto adottato in relazione a singole condanne ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere assorbito e superato dall’applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo.

4. Pertanto, in applicazione di tale norma, va ritenuto che il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, si che, quando il beneficio sia stato applicato da più condanne in misura eccedente a quella stabilita dal provvedimento di concessione, in sede esecutiva il giudice può e deve ricondurlo entro i limiti stabiliti dalla legge (cfr, in termini, Cass. Sez. 1 n. 31697 del 15/04/2010, dep. 11/08/2010, imp.Marchio, Rv. 248024).

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Trieste, affinchè esamini la richiesta formulata dal P.G.. in sede, tenendo presente il principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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