Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 21-07-2011, n. 29242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza 14-10-2010, confermando quella del Tribunale monocratico di Locri in data 24-11- 2008, riconosceva P.G.;

responsabile del reato di cui all’art. 617 bis c.p., aggravato dallo stato di latitanza, per aver illecitamente installato presso l’abitazione, all’interno di un nascondiglio attrezzato come un bunker, uno scanner elettronico radioricevente, posizionato sulle frequenze delle comunicazioni radio utilizzate dall’Arma dei Carabinieri.

L’apparecchio era trovato nel corso di una perquisizione effettuata il 12-12-2003, presenti la convivente del latitante e la loro figlioletta, nonchè tale M.N.. La visione di una videocassetta contenuta in una videocamera pure rinvenuta nell’abitazione, evidenziava, secondo la testimonianza degli operanti, scene di vita familiare, alle quali aveva preso parte anche P., la cui presenza (o meglio la presenza di persona con fattezze compatibili con le sue) nei pressi della casa, era stata accertata grazie al monitoraggio effettuato dalle forze dell’ordine mediante strumentazione ottica in grado di visualizzare l’obiettivo a chilometri di distanza. L’imputato era ritenuto, tra i frequentatori dell’abitazione, l’unico cui lo scanner poteva servire, data la sua condizione di ricercato, con conseguente attribuzione della relativa disponibilità.

Ricorre P. per il tramite del difensore avv. Vincenzo Nobile, con tre motivi.

1) Mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova, per omessa acquisizione della videocassetta costituente cosa pertinente al reato, in assenza di indicazione delle ragioni per le quali tale prova era priva del carattere di decisività. 2) Inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. della testimonianza indiretta avente ad oggetto il contenuto della videocassetta, in assenza dell’acquisizione della stessa (imposta dall’art. 195 c.p.p., comma 5).

3) Violazione di legge e vizio di motivazione. A sostegno della disponibilità dello scanner in capo al prevenuto, la corte territoriale, senza tener conto della regola di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, aveva invocato la presenza della convivente e della figlioletta quale indice della presenza abituale anche del latitante in quella abitazione, senza indicare circostanze di fatto a dimostrazione di tale disponibilità, quali la presenza del predetto il giorno della perquisizione, o la presenza dell’apparecchio nell’abitazione nei giorni precedenti in concomitanza con quella di P. (circostanza che la visione della cassetta avrebbe consentito di confermare o di escludere). Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Locri a carico dei presunti favoreggiatori dell’imputato, divenuta irrevocabile, è poi inconferente in quanto tale decisione, avendo attribuito ad altri la disponibilità dello scanner e disposta la restituzione, contraddice le conclusioni della corte territoriale.

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Con motivi nuovi depositati 25-5-2011, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità dalla normativa che ha recepito la convenzione Europea sull’estradizione, in base alla quale l’estradato non può essere perseguito per reati, commessi prima della consegna alle autorità nazionali, diversi da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione, quale è quello in esame, come risulterebbe dagli atti allegati ai motivi nuovi. Infatti l’estradizione di P. dall’Olanda era stata concessa a seguito della cattura dello stesso per mandato di arresto Europeo per il reato di omicidio, mentre per quello oggetto del procedimento non è stata avanzata richiesta di estradizione, neppure suppletiva.

Motivi della decisione

La questione posta con i motivi nuovi merita prioritario esame, a prescindere sia dalla tempestività della presentazione dei motivi stessi, che dalla loro inerenza ai capi e punti già impugnati, in quanto, attenendo ad una condizione di procedibilità dell’azione penale, è rilevabile d’ufficio.

A seguito di ordinanza emessa da questa corte in data di ieri, il Ministero della giustizia ha trasmesso i seguenti atti: a) decisione dell’autorità olandese in punto di consegna del P. a seguito di mandato di arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Locri, b) richiesta di estensione della consegna avanzata, con riferimento a detto MAE, dall’autorità italiana, in relazione ad altro procedimento penale, diverso da quello in esame.

Dal contenuto di tali atti, che integrano le produzioni allegate ai motivi nuovi, si evince che 1) la consegna dell’imputato da parte dell’autorità olandese ha avuto ad oggetto soltanto i diversi fatti per i quali è stato emesso il MAE della Procura della Repubblica di Locri; 2) essendosi P. opposto alla consegna alle autorità italiane, è da escludere la sua rinuncia ad avvalersi del principio di specialità; 3) l’autorità italiana non ha formulato richieste di estensione della consegna in relazione al reato di cui al presente procedimento (ma soltanto in relazione a reati oggetto di diverso procedimento).

Alla stregua della situazione delineata, e tenuto conto che il fatto in esame è antecedente all’estradizione, risulta fondato il motivo nuovo proposto dal ricorrente, nel quale restano assorbiti quelli originari, essendo d’obbligo la conclusione che, poichè la consegna di P. da parte delle autorità olandesi non ha riguardato tale fatto, nè sono state chieste successive estensioni, opera il principio di specialità, al quale non vi è stata rinuncia, secondo cui la consegna è subordinata alla condizione che l’imputato non venga sottoposto a procedimento penale per fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa ( L. n. 69 del 2005, artt. 26 e 32, conformativa del diritto interno alla decisione quadro 2005/584/GAI del Consiglio, del 13-6-2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

Non potendo, dunque, l’azione penale essere proseguita, segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non può essere proseguita per il principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 32.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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