Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con atto dell’8 aprile 2010, il Comune di Poggioreale indiceva una gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento del versante ovest dell’abitato comunale (via A. Moro e zone limitrofe).

Compiute le operazioni di gara, il Comune disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della s.r.l. Peloritana Appalti. Insorgeva la Deanco Costruzioni s.r.l., la quale, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, contestava l’ammissione alla gara della Peloritana Appalti, rilevando che, in base alle disposizioni contenute nel bando di gara, le imprese partecipanti avrebbero dovuto presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria e l’impegno – assunto da un fideiussore – di rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva avente validità ed efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Al contrario, Peloritana Appalti avrebbe presentato una cauzione provvisoria rilasciata da Allianz S.p.A. con la quale detto garante ha assunto l’impegno di rilasciare la cauzione definitiva, ma solo "valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato".

2) – Con sentenza n. 11762 dell’11 ottobre 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

A suo avviso, l’impegno assunto dalla società di assicurazione era inidoneo, perché la garanzia cessava di avere effetto decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato e, quindi, in termini inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge.

3) – La Peloritana Appalti ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, poiché nell’impegno contenuto nella polizza si è fatto per ben due volte rinvio recettizio alle disposizioni rilevanti nella specie (l’art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 30, comma 2 ter, del testo coordinato della legge n. 109/1994), vi è stata l’accettazione da parte del garante del fatto che l’efficacia della cauzione definitiva perdura fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In tal contesto, il ritenuto contrasto tra le suddette condizioni particolari e l’inciso secondo cui la garanzia definitiva sarebbe valida "comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori" avrebbe dovuto risolversi in base al disposto di cui all’art. 1367 cod. civ., secondo cui "nel dubbio il contrasto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".

4) – Resiste all’appello la Deanco Costruzioni, la quale ha osservato che la cauzione conteneva un’espressa delimitazione temporale di efficacia (dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori), diversa da quella dovuta, ossia la data di emissione del certificato di collaudo.

5) – Si è altresì costituito in giudizio l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

6) – L’appello è fondato.

Ad avviso del Collegio, se è vero che, come osservato in sede cautelare, sussiste "una divergenza" tra quanto previsto dal bando (emissione del certificato di collaudo) e l’impegno assunto dalla compagnia di assicurazione (dodici mesi dall’ultimazione dei lavori), pur tuttavia tale contrasto può essere superato per effetto dell’applicazione degli articoli 1367 e 1363 c.c., i quali dispongono rispettivamente che "Nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno" e che "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto".

Nella fattispecie, va tenuto conto che la clausola contrattuale fa espresso rinvio all’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e che, secondo quanto disposto dall’art. 141 dello stesso decreto, il collaudo deve avvenire entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Ne consegue, che, alla stregua dei principi civilistici sopra richiamati in materia di interpretazione dei contratti, l’inciso finale della condizione contrattuale ("o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del lavori") va interpretato nel senso che la compagnia assicurativa ha inteso fornire una garanzia aggiuntiva che opera per ulteriori sei mesi anche oltre l’espletamento del collaudo effettuato nel termine di legge.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, previo assorbimento di ogni altra censura o eccezione in quanto non rilevanti ai fini della decisione, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado.

Si ravvisano giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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