Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-07-2011, n. 29263 Arresti domiciliari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 31.1.2011 R.W. era arrestato in flagranza di furto e di tentativo di furto aggravato. Gli era applicata all’udienza di convalida la misura degli arresti domiciliari.

Ma il 27.2.2011 era nuovamente arrestato per evasione in quanto sorpreso nei pressi, ma all’esterno, della sua abitazione in violazione alle prescrizioni dell’Ordinanza cautelare, per di più trovandosi a colloquio con il complice dei reati per cui era stato precedentemente arrestato.

Il PM. richiedeva aggravamento della misura, domanda – tuttavia – rigettata dal Tribunale di Teramo, con provvedimento che veniva appellato dal PM., impugnazione accolta dal Tribunale della Libertà de l’Aquila mediante Ordinanza resa il 4.4.2011.

Avverso quest’ultimo atto ricorre personalmente il R. e lamenta la carenza di idonea motivazione in relazione all’effettiva situazione dedotta dal caso concreto: egli afferma che l’incontro con il complice fu casuale, riducendosi ad un fugace saluto, che esso avvenne a circa 600 mt. dal suo alloggio, in luogo compreso nel parcheggio condominiale, occluso alla pubblica via. Che non è stato raccolto indizio alcuno su un suo possibile comportamento illecito.

Sicchè sproporzionata si palesa la conseguenza dell’accoglimento dell’appello del PM a fronte del reale disvalore del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè interamente versato in fatto.

Al giudice di legittimità è inibita la valutazione sulle effettive circostanze sottostanti il provvedimento impugnato e la rivisitazione della ricostruzione della dinamica della vicenda incriminata.

La sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari può concretarsi anche nell’atto dell’indebito allontanamento dalla dimora, così da vanificare il controllo della polizia giudiziaria.

La motivazione riporta queste risultanze che non sono scalfite dalla brevità del percorso seguito per allontanarsi dal domicilio coatto, mancando al proposito ogni doverosa autorizzazione.

Nel resto il ricorso invoca, come si è detto, una rivalutazione di profili di fatto (le richieste svolte dal difensore all’odierna udienza non modificano questo assunto: non si tratta di vagliare se i paraggi dell’abitazione possano qualificarsi come area esterna al domicilio, tale da integrare la nozione di evasione, quanto di precisare se e quanto il prevenuto si sia allontanato e, soprattutto, la ragione dell’abbandono dell’abitazione, con scrutinio anche delle ragion che avrebbero indotto al colloquio con il complice).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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