Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 515

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con nota del 14 maggio 2008, n. 2869, l’Autorità Portuale di Catania dava avvio alla procedura di rinnovo del Comitato portuale per il quadriennio 2008/2012 ai sensi dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Nella medesima nota l’Autorità portuale chiedeva alle sedi locali di Confindustria e Confapi di fornire l’elenco dei propri associati nel settore marittimo e intermodale.

Con successiva nota del 2 luglio 2008, l’Autorità portuale enunciava i parametri di riferimenti nel procedimento di nomina, invitando i soggetti interessati a far pervenire i dati relativi a:

1) il numero degli associati iscritti nel settore meteorologo marittimo e intermodale;

2) il fatturato annuo complessivo delle singole aziende consociate;

3) il numero delle unità lavoro in organico di ciascuna delle aziende consociate.

Il procedimento si concludeva con la nomina del dottor Giuseppe Scuderi in rappresentanza degli industriali ex art. 9, comma 1, lettera i, n. 2 della legge n. 84/1994.

Avverso tale provvedimento, Confindustria proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania.

2) Con sentenza n. 339 del 19 febbraio 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

A suo avviso, l’interpretazione più coerente con la lettera e la ratio dell’art. 9 della legge n. 84/19994 porta a ritenere che il criterio di determinazione del grado di rappresentatività rilevante ai fini della designazione in argomento non può che essere quello della rappresentatività a livello nazionale.

In tal senso si porrebbe il contenuto letterale del citato art. 9, comma 1, il quale dispone che i rappresentanti delle varie categorie produttive nell’ambito del Comitato portuale devono essere "designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria".

Il dato letterale sarebbe, poi, corroborato dall’interpretazione sistematica, avuto riguardo alla circostanza che la natura strategica, nel quadro dell’economia nazionale dei porti di categoria II, classe II, conduce a ritenere che il rappresentante in seno al Comitato di porto debba potere rappresentare interessi di valenza generale, nazionale, e non soltanto locale.

3) La Confapi e il dott. Giuseppe Scuderi hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A loro avviso, erroneamente il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della nota dell’Autorità portuale n. 2869 del 14 maggio 2008.

Detta nota, come pure quella successiva del 2 luglio 2008, conterrebbero elementi di immediata lesività direttamente percepibili dai loro destinatari.

Nel merito, gli appellanti sostengono che il livello e l’estensione territoriale "locale" dell’interesse rappresentato che presiede alla nomina dei membri degli organi dell’Autorità portuale sia l’unico che abbia ispirato il legislatore e che, successivamente all’emanazione della legge, ha ricevuto conferma sia nella prassi applicativa, sia nella giurisprudenza e sia ancora nelle determinazioni ministeriali in materia.

4) Resiste all’appello Confindustria, la quale ha altresì riproposto i motivi di censura non esaminati dal T.A.R.

5) L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha chiesto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

6) In via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio del summenzionato Ministero in considerazione del fatto che la controversia è ad esso estranea.

7) Sempre in via preliminare va disatteso il motivo di censura con cui gli appellanti hanno riproposto l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione da parte di Confindustria delle note dell’Autorità portuale del 14 maggio e 2 luglio 2008.

La nota del 14 maggio 2008 contiene la richiesta, diretta a Confindustria, sede di Catania, e ad Apindustria Catania, di effettuare la designazione di un proprio rappresentante nel Comitato portuale e di fornire l’elenco dei propri associati nel settore marittimo e intermodale.

Come rettamente rilevato dal T.A.R., la richiesta in questione costituisce atto meramente endoprocedimentale che non è suscettivo di ledere in via immediata la sfera giuridica dei suoi destinatari.

In particolare, essa non produce effetti esterni o anticipatori della determinazione conclusiva dell’Amministrazione (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1250).

Analoghe considerazioni valgono per affermare il carattere non immediatamente lesivo della nota del 2 luglio 2008 con la quale l’Autorità portuale ha indicato i parametri di riferimento per la valutazione della rappresentatività.

8) Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto.

Come già osservato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 febbraio 2000, n. 646), il principio di stretta democraticità, che ispira il procedimento di nomina dei rappresentanti, esige che l’organo collegiale dell’Autorità portuale sia l’espressione più immediata dei soggetti che operano all’interno del contesto territoriale di riferimento, con la conseguenza che la misura della rappresentatività delle organizzazioni nazionali di categoria, chiamate alla designazione, deve essere comunque verificata in sede locale.

Appare, pertanto, irrilevante ogni riferimento alla qualificazione e all’importanza del porto nell’ambito dell’economia nazionale e degli interessi del traffico marittimo, come pure affermato dal giudice di primo grado per privilegiare la tesi interpretativa sostenuta da Confindustria.

9) Vanno, quindi, esaminati i motivi d’impugnazione proposti da Confindustria avverso l’impugnato decreto dell’Autorità portuale sui quali la sentenza appellata non si è pronunciata.

In particolare, Confindustria deduce: a) difetto di istruttoria, non essendo stata effettuata alcuna comparazione delle rispettive rappresentanze; b) difetto di motivazione, avendo l’Autorità portuale ritenuto che l’avere accordato la rappresentanza in seno al Comitato a settori produttivi diversi facenti capo a organizzazioni a loro volta aderenti a Confindustria potesse realizzare (presumibilmente in via mediata) una rappresentanza anche degli altri settori produttivi, e in specie di quelli industriali, riferibili a Confindustria; c) violazione di legge sotto altro profilo, in quanto Apindustria non era legittimata né a designare nè a fornire dati circa la propria rappresentatività in quanto associazione locale e non nazionale.

Le suesposte censure sono infondate per l’assorbente considerazione che esse non contestano la ragione di fondo che ha indotto l’Autorità alla nomina del rappresentante di Confapi, ossia la circostanza che Confindustria presentava un minore grado di rappresentatività a livello locale, come si desumeva dalla circostanza che essa non aveva fornito alcun dato in base al quale "valutare investimenti, fatturato e movimentazione merceologica dei propri associati nel porto di Catania".

10) In conclusione, per le suesposte considerazioni, previo assorbimento di ogni altra censura o eccezione in quanto non rilevanti ai fini della decisione, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado da Confindustria.

In relazione alla peculiarità della controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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