Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Kontiki avverso la sentenza del 25 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello dell’intimata ed in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Ferrara ha rigettato la domanda a suo tempo proposta da esso ricorrente.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare inammissibile per l’assoluta mancanza del requisito della esposizione sommaria del fatto, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, siccome eccepito anche dalla resistente.

Invero la sua struttura, dopo l’intestazione con l’indicazione di chi lo propone, della parte contro cui si propone e della sentenza impugnata, omette di formulare qualsivoglia indicazione riguardo al fatto sostanziale e processuale e passa all’esposizione di "motivi- quesiti", dai quali, peraltro, non è dato evincere quel requisito.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

2. Il ricorso, inoltre (lo si rileva ad abundantiam), si presenterebbe inammissibile anche per la mancata indicazione di motivi che evochino il paradigma dell’art. 360 c.p.c., atteso che espone una serie di interrogativi.

3. In fine, omette anche l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 di una serie di prove testimoniali cui fa riferimento, perchè non indica l’udienza in cui vennero espletate.

4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromila, di cui duecento,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *