Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-07-2011, n. 29241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti furono condannati dal Tribunale di Forlì perchè ritenuti colpevoli di un fiuto di auto e di beni detenuti in abitazione, nonchè di ricettazione di altra refurtiva provento di fiuto in abitazione (capi 1 e 3), inoltre il B., anche di ulteriore analogo episodio di furto di automobile e di beni sottratti in abitazione (capo 2). La Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione riconoscendo la continuazione tra detti reati a carico del B. ed il reato oggetto di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Imola e rideterminando così la pena a carico del predetto.

Il ricorso interposto dalla difesa di entrambi denuncia:

a) quanto alla posizione di B. carenza di motivazione sul mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

b) quanto al BA.:

– violazione della legge penale nell’avere computato l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, dichiarata incostituzionale;

– carenza di motivazione e travisamento della prova circa la responsabilità in reazione al capo n. 3) potendosi al più ravvisare connivenza poichè la condotta ascritta all’imputato è scevra di contributo causale rispetto all’evento lesivo e poichè non risulta che il prevenuto abbia mai reso dichiarazioni confessorie, come erroneamente ritenuto in sentenza;

carenza di motivazione sul mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Motivi della decisione

E’ inammissibile il ricorso del B. perchè manifestamente infondato, in quanto la decisione contempla una adeguata giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto: anche se non esplicitamente preso di mira lo scrutinio afferente alla valutazione in esame, il complessivo contesto della motivazione (collegata a quelle delle decisioni di primo grado) sulle statuizioni sanzionatorie (che richiama la gravità, il numero degli illeciti, le relative modalità, il pregiudizio economico arrecato) da sufficiente conto del giudizio relativo alla pericolosità sociale e, quindi, alle ragioni del diniego rispetto all’istanza difensiva.

D’altra parte la censura cade su un ambito di discrezionalità del giudice e, quindi, nel merito insuscettibile di censura in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in esame.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

Per ciò che attiene al primo motivo del BA. valgono le osservazioni ora esposte.

Inoltre, per le altre doglianze, si osserva che la penale responsabilità dei reati, dedotti in seno al capo 3), dimostra l’esistenza di un previo concerto tra i complici, desunto ragionevolmente dai giudici del merito dalla comunanza di vita, dalla co-detenzione della refurtiva nella comune abitazione, nonchè l’ammissione del prevenuto, processualmente utilizzabile attesa la scelta del rito abbreviata.

Al proposito il rilievo difensivo, che esclude la circostanza è assolutamente infondato: la sentenza di primo grado accenna alle dichiarazioni confessorie rese in sede di udienza di convalida dell’arresto, come attestato dalla Sentenza del tribunale e come giustamente valorizzato, attesa la scelta del rito abbreviato, dai giudici di merito.

Fondato, invece, è il primo motivo del BA.: l’aggravante applicata dal giudice non ha più vigenza a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dalla sentenza della Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249. Pertanto, devesi annullare sul punto la sentenza impugnata ed eliminare la relativa pena. Non essendovi computo sufficiente per quantificare siffatta diminuzione occorre rinviare sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BA.Il., limitatamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina, e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso di B.S. che condanna alle spese processuali ed anche al pagamento della sanzione di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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