Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 514 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Il sig. Er.Ma.Ca. ha proposto appello contro la sentenza n. 4212/2010, depositata il 15 ottobre 2010, con la quale il T.A.R. della Sicilia, Sezione 1° di Catania ha:

a) – rinviato la pubblicazione della sentenza ai sensi del comma 7° dell’art. 130 del c.p.a.;

b) – dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il secondo motivo di gravame;

c) – disposto, per il resto, l’incombente istruttorio di cui alla parte motiva;

d) – rinviato all’udienza pubblica del 10 marzo 2011 per il prosieguo.

L’appellante ha premesso quanto appresso. Candidato alle elezioni dell’anno 2008 per il Consiglio della Provincia regionale di Catania, nella lista "Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente, nel collegio di "Catania 2", egli si è classificato al secondo posto dei non eletti con 1623 voti contro i 1632 voti verbalizzati al primo dei non eletti sig. Ca.Sg. e contro i 2301 voti dell’unico eletto nel Collegio: Ga.Fi.

Per l’annullamento del risultato elettorale il sig. Ca. proponeva ricorso al T.A.R., il quale, ritenendo ammissibile il ricorso, disponeva istruttoria.

Con sentenza n. 1241 del 7 luglio 2009, il T.A.R. dichiarava in parte improcedibile e in parte inammissibile il ricorso, rilevando, in particolare, che "… i minimi errori riscontrati nel conteggio dei voti mediante comparazione tra voti validamente espressi e risultati dalle tabelle di scrutinio sono inidonei a modificare il numero delle preferenze rispettivamente attribuite al contro interessato Sg., perché il differenziale è pari a zero …".

La summenzionata sentenza formava oggetto di appello.

In accoglimento dell’appello, questo Consiglio, con sentenza n. 285 del 15 ottobre 2010, annullava la sentenza di primo grado, invitando il T.A.R. a rinnovare la notificazione del ricorso.

Ciò posto, l’appellante ha sostenuto, in primo luogo, che le valutazioni contenute nella sentenza appellata sono errate con riferimento a ciascuna sezione e che, di conseguenza, egli deve essere collocato al 2° posto della graduatoria dei candidati nella lista PDL del collegio Catania 2.

L’appellante ha, poi, esposto le ragioni per le quali, a suo avviso l’Ufficio elettorale ha errato nell’attribuire nel Collegio in questione solo un seggio al P.D.L

2) Resiste all’appello il sig. An.Si., il quale ha eccepito che il ricorso è inammissibile e infondato.

3) Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di appello, il ricorrente ha contestato le valutazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione alla verifica elettorale.

Per questa parte l’appello è inammissibile in base al pacifico principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il gravame avverso una pronuncia di natura interlocutoria, pure se la stessa rivesta la forma di sentenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 13 giugno 2006, n. 3493).

Nella motivazione della sentenza appellata è, invero, chiaramente espressa la statuizione che, non avendo il ricorrente raggiunto il risultato utile cui è diretto il ricorso e, in conformità della riserva espressa dal ricorrente medesimo, la verifica debba essere proseguita "… sempre a cura del medesimo verificatore, che, quindi, va effettuato in contraddittorio tra le parti e con le medesime prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 466/2008 di questa stessa Sezione".

2) Con il secondo motivo di appello, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 35/1997 e dell’art. 18 della legge regionale n. 14/1969, sostenendo che l’Ufficio elettorale ha errato nell’attribuire nel collegio provinciale "Catania 2" solo un seggio al PDL.

Il Collegio è dell’avviso che si possa prescindere dalla questione relativa all’ammissibilità della censura, posto che la stessa è, comunque, infondata.

Come già il T.A.R., anche questo Consiglio ritiene che l’Ufficio elettorale provinciale abbia proceduto nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate.

In particolare, l’art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969, invocato dall’appellante, prevede che i seggi residui siano attribuiti a partire si dal collegio con popolazione legale meno numerosa, ma fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio.

Nel caso di specie, nel collegio di Catania 2, un seggio è stato assegnato quale quoziente intero al P.D.L. e i restanti quattro seggi ad altre liste seguendo il criterio dei quozienti decimali più alti, con la conseguenza che il P.D.L., essendosi esaurita l’assegnazione dei cinque seggi attribuiti, non ha potuto conseguire un ulteriore seggio.

3) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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