Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza pronunciata all’udienza del 27.6.2007, il GUP del Tribunale di Udine rilevava conflitto positivo di competenza, osservando che D.E. era imputato di furto pluriaggravato e che era stato citato a giudizio dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per il delitto di ricettazione di duecento colli di abbigliamento provento di un furto commesso in (OMISSIS) il 28.4.2004 ai danni di K.N.: di talchè, ritenuto che, al di là della differente qualificazione giuridica, il D. era sottoposto a processo per il medesimo fatto dinanzi a giudici diversi, il GUP disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione a norma dell’art. 28 c.p.p. e segg..
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del GUP del Tribunale di Udine.
Deve premettersi che, in riferimento al medesimo episodio criminoso verificatosi in (OMISSIS) ai danni di K.N., sono stati instaurati nei confronti del D. due distinti procedimenti, il primo dinanzi al Tribunale di Udine avente ad oggetto il concorso nel delitto di furto pluriaggravato e il secondo dinanzi al Tribunale di Napoli per concorso nel delitto di ricettazione degli stessi capi di abbigliamento Reebok provento dell’anzidetto furto.
Ciò posto, deve sottolinearsi che il processo pendente dinanzi al GUP del Tribunale di Udine ha ad oggetto il reato presupposto della ricettazione, ossia il furto dei capi di abbigliamento, e che, a norma dell’art. 625 c.p., u.c., tale delitto è più grave della ricettazione perchè punito con una maggiore sanzione edittale.
Orbene, considerato che la situazione processuale dedotta nel presente conflitto corrisponde ad una ipotesi di continenza, va rilevato che nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla ed continenza di regiudicande, delle quali l’una comprende, per la sua maggiore ampiezza, l’altra, va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, semprechè sussista l’identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, nella coincidenza soltanto parziale degli imputati (Cass., Sez. 1, 20 giugno 1997, confl., comp. in proc. Ripa, rv. 208240; Sez. 1, 7 febbraio 1991, confl. Comp. Trib. Roma e altro, rv. 186714).
Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, i due processi devono essere concentrati dinanzi al Tribunale di Udine, cui spetta la cognizione di quello di maggiore ampiezza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Udine, cui dispone trasmettersi gli atti.
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