Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-07-2011, n. 29240

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.M. fu tratto a giudizio avanti il tribunale di Gela per rispondere del delitto di cui all’art. 495 c.p. e quivi, in data 7.4.2009, egli fu condannato. Condanna confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in data 19.1.2010.

La condanna attiene alla declinazione di false generalità ad ufficiali di PG. (Comando Carabinieri di Gela) in data 12.10.2004.

Ha interposto ricorso la difesa dell’imputato dolendosi dell’erronea interpretazione della legge penale nell’avere ritenuto inammissibile l’istanza, avanzata al giudice di appello, di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, avendo rilevato che la pena inflitta era stata condizionalmente sospesa ed anche condonata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato: come costantemente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. Pen., sez. 3, 22 ottobre 2009, Mbengue, Ced Cass., rv. 245618), la sostituzione della pena detentiva breve irrogata, con la corrispondete pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, non pregiudica l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la pena sostitutiva è a tutti gli effetti una sanzione penale.

Pertanto, essa è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l’indulto.

Poichè la ragione del rigetto dell’istanza difensiva è consistita nell’errata lettura restrittiva della L. n. 689 del 1981, art. 53 e non per ragioni di concreta immeritevolezza della richiesta conversione, valutazione che supporrebbe profili di discrezionalità, la Corte annulla sul punto la sentenza impugnata, rammentando che i benefici riconosciuti a favore del ricorrente sono stati oggetto di rinuncia da parte dello stesso (come si legge nel suo ricorso e nel gravame di appello).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sanzionatoria con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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