Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 21-07-2011, n. 29239

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Capaccio, con la sentenza del 4 febbraio 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. V., in ordine ai reati di minacce e ingiurie in danno di Z.A. per difetto di querela.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, il quale lamenta, quale unico motivo, la inosservanza delle norme penali in ordine alla ritenuta mancanza di querela per la mancata identificazione della querelante da parte dell’autorità ricevente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è chiaramente da accogliere.

2. Non sussiste affatto la dedotta nullità della querela, a cagione dell’evidenziata carenza della indicazione delle formalità di riconoscimento della querelante da parte dell’autorità ricevente.

Come recentemente affermato da questa Corte (v, Sez. 6, 26 gennaio 2011 n. 4622), la previsione di cui all’art. 337 c.p.p., comma 4, che impone all’autorità destinataria della querela l’attestazione della data, del luogo di presentazione e la identificazione della persona che la propone, non trova applicazione nel caso in cui il querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, di guisa che l’atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo nel caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all’ufficiale di polizia giudiziaria (v. anche Cass. Sez. 5, 22 novembre 2007 n. 46964 e 10 luglio 2008 n. 31980).

Nel caso in esame la querelante si è presentata personalmente ai Carabinieri di Capaccio Scalo e in quella sede, dopo essere stata compiutamente generalizzata, ha formulato le sue dichiarazioni a verbale esprimendo la sua volontà di voler procedere contro il responsabile del reato da lei prospettato.

E’ evidente quindi l’errore del Giudice di pace nel ritenere le mancanza della querela, onde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Capaccio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Capaccio per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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