Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 511 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, la Bredil s.r.l. impugnava gli atti relativi alla gara per l’appalto dei "lavori di ristrutturazione di alcuni edifici della Casa circondariale di Catania – perizia di completamento", indetta dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria impresa CO.E.PE. s.r.l. e tutte le controinteressate ammesse avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per avere reso una dichiarazione non veritiera in ordine al punto 3, lett. e, pag. 2 del disciplinare di gara.

Detta prescrizione della "lex specialis" poneva l’onere a carico dell’impresa partecipante, a pena di esclusione, di dichiarare "di avere preso visione delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessari e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto".

Con ricorso per motivi aggiunti, la Bredil s.r.l. impugnava la nota del 19.2.2010, con cui l’Ufficio tecnico provinciale di Catania rendeva noto al Provveditorato interregionale che almeno due delle imprese partecipanti avevano preso visione dei lavori oggetto di aggiudicazione, e in particolare la MEIS s.r.l., in quanto impresa manutentrice degli impianti termici ed elettrici della Casa circondariale e la SIC.IM s.r.l., in quanto seconda classificata nella precedente gara aggiudicata all’ATI Demo n. 2000 s.r.l.

2) Con sentenza n. 2010 del 19 luglio 2010, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile.

In particolare, detto giudice dichiarava inammissibile il ricorso per motivi aggiunti perché rivolto avverso un atto non avente efficacia provvedimentale.

A suo avviso, la predetta nota del 19 febbraio 2010 è, all’evidenza, un atto interno contenente una dichiarazione di conoscenza acquisita dalla stazione appaltante per le proprie valutazioni endoprocedimentali e non concreta, ex se, alcuna lesione della sfera giuridica della ricorrente.

Inoltre, la nota stessa mette in evidenza, quanto meno per la MEIS s.r.l., di accedere liberamente ai luoghi per cui è causa, il che, unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante di essersi ivi recato, è bastevole per presumere la legittimità dell’offerta di tale impresa.

Essendovi una migliore offerta legittimamente presentata, ne consegue che la ricorrente, in ogni caso, non si sarebbe resa aggiudicataria della gara, dal che il difetto d’interesse al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3) La ricorrente ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.

L’appellante ha rappresentato che, in risposta a una sua richiesta, la Direzione della Casa circondariale di Catania, ha risposto che "oltre a codesta Ditta, non sono state rilasciate altre certificazioni a ditte per i lavori relativi al bando di gara".

Alla stregua di siffatta dichiarazione, appare, a suo avviso, evidente che la nota del 19 febbraio 2010, che è stata posta a base della decisione adottata dal giudice di prime cure, denota elementi di incongruenza sotto il profilo del collegamento funzionale tra i luoghi interessati dall’appalto e gli accessi alla casa circondariale presuntivamente effettuati dalle due imprese.

In particolare, i siti dell’intervento si troverebbero in un’ala del carcere attualmente non utilizzata e non accessibile a chi normalmente vi si reca per lo svolgimento di altre attività, accesso che, invece, per essere consentito, deve essere preliminarmente autorizzato dalla direzione della casa carceraria, la quale con riferimento ai lavori in questione, avrebbe dichiarato di avere esclusivamente autorizzato la società appellante e nessun’altra ditta.

In definitiva, le dichiarazioni rese dalla MEIS s.r.l. e dalla SIC.IM s.r.l. non potrebbero ritenersi soddisfacenti rispetto alle prescrizioni stringenti contenute nel disciplinare di gara, perché entrambe in realtà non avrebbero mai preso conoscenza dello stato dei luoghi con riferimento al progetto mandato in gara.

4) Si sono costituiti in giudizio il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la CO.E.PE. s.r.l..

Quest’ultima ha presentato una memoria nella quale ha esposto le sue ragioni per le quali l’appello deve esser respinto.

5) L’appello è infondato.

Nel caso di specie, il bando di gara richiedeva ai concorrenti di presentare una "dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico, di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso visione delle condizioni locali …".

La clausola in questione concreta chiaramente una dichiarazione di sopralluogo.

La giurisprudenza amministrativa distingue, infatti, tra dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e verbale di sopralluogo a cura della Stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente, ai fini dell’ammissione alla gara, la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato eseguito, a meno che non sia espressamente richiesto anche uno specifico verbale di sopralluogo sulle relative modalità (cfr. C.d. S., Sez. V, 7 luglio 2005, n. 3729).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non sembra che si possa dubitare che almeno due imprese concorrenti, la MEIS s.r.l. e la SIC.IM. hanno preso visione dei luoghi.

In particolare, la MEIS si occupa da anni della manutenzione impiantistica, termica e idraulica dell’intero edificio carcerario, sicché non aveva affatto necessità di compiere una specifica visita dei luoghi.

La seconda, la SIC.IM. è stata autorizzata dal Direttore del Penitenziario ad accedere alla struttura per visionare i lavori relativi ai lavori di completamento (cfr. certificazione del 30 aprile 2010).

Ne consegue che, avendo dette imprese presentato un ribasso più conveniente rispetto a quello offerto dall’appellante, quest’ultima, in applicazione delle regole di gara (che, in caso che il numero delle offerte valide fosse inferiore a cinque, prevedevano l’aggiudicazione a favore dell’offerta che aveva presentato il miglior ribasso) non sarebbe potuto divenire aggiudicataria.

Rettamente, quindi, il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, gli stessi sono posti a carico dell’appellante e liquidati a favore della CO.E.PE. nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensati quelli intercorsi con le Amministrazioni pubbliche convenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento a favore della CO.E.PE. s.r.l. delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00); compensa le spese e gli onorari sostenute dalle Amministrazioni statale e regionale convenute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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