Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 21-07-2011, n. 29238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 22 giugno 2010 è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.R. avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi del 2 luglio 2009, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione e 300 Euro di multa per il delitto di furto aggravato continuato di energia elettrica.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, che lamenta:

a) una violazione di legge, per avere la Corte territoriale deciso sulla istanza di rimessione in termini, proposta insieme con l’atto di appello, con la sentenza che aveva definito l’impugnazione e non a seguito del rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p.;

b) una motivazione illogica nell’aver ritenuto non integrante una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ai fini della chiesta rimessione in termini, il decesso del proprio difensore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, il provvedimento impugnato non può affatto essere definito una sentenza, non essendo stato emesso all’esito di un corretto procedimento contenzioso, instaurato a seguito di proposizione di appello, da parte di B.R., avverso la sentenza 2 luglio 2009 del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi.

Non risulta essere stato emesso decreto di citazione a giudizio o atto equipollente nei confronti dell’appellante e non è stato dato avviso all’imputato e neppure al Pubblico Ministero della fissazione dell’udienza per la discussione della causa.

In ogni caso, per i medesimi motivi nascenti dal mancato avviso alle parti, neppure appare essere stato correttamente instaurato un procedimento camerale ai sensi dell’art. 127 c.p.p..

S’impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento che deve essere, piuttosto, qualificato come ordinanza relativa all’istanza di rimessioni in termini proposta contestualmente all’impugnazione di merito.

2. A tal proposito, in punto di diritto, si rileva come sulla possibilità di individuare il caso previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 1 nel fatto di un difensore che colpito da malattia altamente invalidante, alla quale può sicuramente equipararsi la morte, non abbia presentato motivi di ricorso vi siano due orientamenti di giurisprudenza.

Alcune pronunce (v. dalla citata Sez. 4 5 febbraio 1991 n. 5103 sino a Sez. 2 9 marzo 2007 n. 12922) hanno affermato che l’impedimento dovuto a malattia del difensore, o addirittura alla morte dello stesso, non costituisca forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini in quanto ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito e, inoltre, il difensore possa porre in essere ogni altra attività idonea per garantire il rispetto dei termini.

Su questa linea si inseriscono molte altre decisioni che, pur non riferendosi allo stato di malattia, affermano il principio secondo cui l’imputato nel conferire l’incarico al proprio difensore non perda l’onere di scegliersi un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico che gli abbia affidato, per cui ogni evento che abbia determinato l’omessa impugnazione non costituisce caso fortuito o forza maggiore (v. Sez. 1 24 aprile 2001 n. 25905 e Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 14991).

Un diverso orientamento ha, invece, affermato che l’impossibilità a lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia, costituisca un caso di forza maggiore in quanto determini l’assoluta incapacità a proporre impugnazione (v. Sez. 4 1 dicembre 2000 n. 4969); si è, ancora, sostenuto che la forza maggiore invocabile dal difensore debba consistere in un evento così grave da impedirgli di allontanarsi dal proprio domicilio o di nominare un sostituto (v.

Sez. 4 12 ottobre 1994 n. 1415 e Sez. 3 16 aprile 1997 n. 1716).

Infine, si è affermato come sia causa di forza maggiore l’impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia, in quanto nella presentazione dei motivi di impugnazione debba essere garantita l’effettività della difesa tecnica, stante la complessità e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte per cui non può ritenersi sufficiente la possibilità per l’imputato di presentare personalmente i motivi (v. Sez. 3 22 febbraio 2002 n. 15187).

Questo Collegio, sulla scia della più recente giurisprudenza (v.

Sez. 1 7 aprile 2010 n. 16763) ritiene che gli orientamenti dianzi evidenziati non siano tra loro in contrasto e contengano affermazioni di principio in se condivisibili e che la questione vada risolta in relazione alla fattispecie che si presenta di volta in volta all’esame del Giudice. considerando, da un lato, che l’imputato ha l’onere di controllare diligentemente se il suo difensore fosse stato in grado di eseguire il suo mandato ma anche che il difensore ben poteva informare, direttamente o per interposta persona, l’imputato della sua impossibilità di adempiervi.

Il che non è avvenuto nel caso di specie posto che, come si evince dall’impugnato provvedimento, in prime cure (all’udienza del 9 ottobre 2008) all’imputato era stato nominato un difensore d’ufficio posta la mancata comparizione dell’avvocato di fiducia, con gli ulteriori problemi nascenti dalla diversa rappresentanza dell’imputato in capo al difensore d’ufficio rispetto a quello di fiducia.

3. Il ricorso va, in conclusione, accolto con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria affinchè il giudizio sull’appello proposto da B.R. avverso la sentenza di prime cure del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi si svolga, innanzitutto, nel rispetto del codice di procedura e tenendo, altresì, presenti i principi dianzi evidenziati da questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

La Corte qualificata ordinanza il provvedimento impugnato, lo annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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