Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 21-07-2011, n. 29208 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 29 settembre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile le istanze proposte da D.G., intese ad ottenere il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero la detenzione domiciliare (artt. 47 e 47 ter ord. pen.).

2. Il Tribunale ha ritenuto che fosse ostativo all’accoglimento delle predette istanze, ai sensi dell’art. 58 quater ord. pen., la circostanza che il richiedente avesse avuta revocata in precedenza il beneficio della detenzione domiciliare e che, da tale revoca, non fossero ancora trascorsi anni 3. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Salerno D.G. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha eccepito erronea applicazione della legge, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 58 quater ord. pen. avrebbe consentito di ritenere che la revoca disposta nei suoi confronti del beneficio della detenzione domiciliare non era ostativa alla concessione in suo favore dei benefici penitenziari richiesti anche prima del decorso del triennio, di cui alla norma di legge sopracitata, qualora fosse stata esaminata in modo rigoroso la sua personalità e la condotta in concreto da lui serbata, avendo potuto dedursi, da tale esame, che egli non avrebbe potuto essere qualificato come persona socialmente pericolosa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno in data 29 settembre 2010 è infondato.

2. E’ vero che presupposto normativo per la concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare è l’idoneità delle misure a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che, per negare detto beneficio, è necessario riscontrare elementi che si pongano in contrasto con il perseguimento di dette finalità; ed al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di parametri idonei a giustificare il diniego di detto beneficio, identificandoli, fra gli altri, in connotazioni negative della persona; in eventuali debiti verso la giustizia; in persistente irregolarità comportamentale, tale da porsi in insanabile contrasto con le finalità rieducative perseguite dal beneficio in esame; nel non avere il condannato seguito con profitto i trattamenti rieducativi disposti nei suoi confronti (cfr. Cass. 1A 11.3.97 n. 1970; Cass. 1A, 4.3.99 n. 1812).

3. Nella specie tuttavia correttamente il Tribunale di Sorveglianza di Salerno si è limitato a dichiarare inammissibile l’istanza proposta dal D., rilevando che non era trascorso il triennio, di cui all’art. 58 quater, comma 3, ord. pen., decorrente dalla revoca della concessione di un precedente beneficio di detenzione domiciliare, disposta nei suoi confronti.

4. Non si ritiene invero che siano applicabili al caso in esame i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 26-28 maggio 2010, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione d’illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, sul rilievo che l’avere il condannato subito una precedente condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., non escludeva l’obbligo del Tribunale di procedere ad un’analisi approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione cui il medesimo fosse pervenuto.

5. Nella specie in esame invero il beneficio della detenzione domiciliare è stato negato a D.G. per un fatto oggettivo e preciso (mancato decorso del triennio dalla revoca del medesimo beneficio), ben diverso per sua natura dalla fattispecie presa in esame dalla Corte Costituzionale con la sentenza di cui sopra, avendo quest’ultima fatto riferimento al reato di evasione, caratterizzato dal poter essere commesso con diverse modalità, non tutte aventi la medesima valenza criminosa.

6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 31 maggio 2011, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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