Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 509 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Palermo indiceva un pubblico incanto per l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle opere di difesa e contenimento dei Piazzali di movimentazione merci retrostanti le banchine operative nel Porto di Termini Imerese – Secondo lotto" con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In esito alle operazioni di gara volte a verificare l’ammissibilità delle imprese che avevano presentato istante di partecipazione, erano ammesse l’Ati Catifra s.r.l. – Sics s.r.l. – Figliozzi Costruzioni s.r.l. e la Bioproduzioni s.r.l.

Successivamente, il Consorzio procedeva all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Bioproduzioni s.r.l., escludendo l’A.T.I. Catifra s.r.l., ritenendo non comprovati ovvero non tempestivamente comprovati i requisiti da quest’ultima dichiarati in sede di partecipazione.

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, l’A.T.I. Catifra impugnava gli atti di gara al fine di contestare la propria e, altresì, di vedere escludere la concorrente aggiudicataria.

Con sentenza n. 8965 del 2010, il giudice adito rigettava integralmente il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, mentre accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo fondate le doglianze prodotte avverso il provvedimento con cui la ricorrente era stata esclusa dalla gara anche per presunte false dichiarazioni in ordine a situazioni di controllo con altre imprese.

Detto giudice rilevava, in proposito, che la Stazione appaltante, avendo avviato d’ufficio un nuovo procedimento finalizzato a fare valere nuovi motivi di esclusione, avrebbe dovuto assicurare alla ricorrente la possibilità di partecipare a tale fase procedimentale.

2) L’Ati Catifra ha proposto appello contro la summenzionata sentenza nella parte in cui è risultata soccombente (ricorso introduttivo di primo grado e primo ricorso per motivi aggiunti).

Si sono costituiti in giudizio gli intimati Consorzio per l’area di sviluppo di industriale di Palermo, Assessorato regionale ai lavori pubblici e Bioproduzioni s.r.l..

Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale e la società Bioproduzioni hanno presentato memorie con le quali hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e, comunque rigettato nel merito.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

3) Ripercorsi i tratti salienti della vicenda processuale di primo grado, l’appellante ha sostenuto, con il primo motivo di appello, che il T.A.R. ha errato nel ritenere la legittimità della sua esclusione per la mancata dimostrazione del possesso del requisito minimo richiesto dal punto 12.3. del bando, ossia l’avere svolto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. 0), D.P.R. n. 554/1999, i servizi di cui all’art. 50 allo stesso D.P.R. per un importo minimo pari tre volte l’importo globale dell’intervento cui si riferiscono i servizi di ingegneria da espletare (classe VV, categoria C).

A suo avviso, l’impugnato provvedimento di esclusione è illegittimo per contraddittorietà con una nota del R.U.P., in data 18.9.2009, resa prima dell’espletamento della gara e in riscontro a una richiesta di chiarimenti formulata dallo studio Cangemi s.a.s, nella quale si è comunicato di ritenere valutabili i quattro certificati relativi ai "servizi di chiusura di contabilità" della Curatela SAILEM.

In particolare, si trattava dell’attività di contabilizzazione relativa ai lavori del Porto di Termini Imerese retrostanti le banchine operative.

Il motivo di appello è infondato.

Come rettamente rilevato dal T.A.R., "La richiesta inoltrata al R.U.P. presentava un contenuto generico, riferendosi a "servizi svolti per conto della Curatela Sailem (atti peraltro noti a codesta Amministrazione", con la conseguenza che "il R.U.P. si è limitato a una generica affermazione, senza riferimento alcuno a specifiche certificazioni; per altro verso le indicazioni fornite dal R.U.P., oltre a non avere alcuna valenza provvedimentale, provengono da un organo diverso rispetto al seggio di gara"; e ancora "Dall’esame dei certificati prodotti, nonché dallo stesso verbale di esclusione del 3.2.2010, si evince che quelli oggetto di un positivo vaglio da parte del seggio di gara attenevano ad attività di progettazionee, quindi, avevano un contenuto differente rispetto a quelli ritenuti inammissibili (in quanto questi ultimi attestavano solo l’espletamento di attività tecnico-amministrativa consistente in chiusura contabilità)".

4) Con il secondo motivo d’appello, la ricorrente ha contestato l’ulteriore ragione di esclusione dalla gara, consistente nell’aver prodotto dei certificati relativi ad alcuni dei servizi dichiarati in sede di partecipazione da parte dello studio di progettazione Cangemi s.r.l. in semplici "fotocopie", in luogo dei prescritti originali.

Al riguardo, l’appellante ha ribadito le doglianze dedotte in primo grado e cioè:

a) – che le fotocopie in questione risultavano accompagnate da una dichiarazione con cui i legali rappresentanti dello studio Cangemi s.r.l. ne dichiaravano la relativa conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) – che, comunque, anche a voler ritener non regolare siffatta dimostrazione dei servizi dichiarati, l’esclusione dovrebbe, comunque, essere considerata illegittima, in quanto, con o senza i predetti servizi, lo Studio Cangemi s.a.s. risulterebbe, comunque, in possesso dei requisiti richiesti: gli altri servizi dichiarati in gara e adeguatamente comprovati risulterebbero a tal fine già sufficienti.

Il motivo di appello è infondato.

Non appare dubbio al Collegio, come già al giudice di primo grado, che il possesso dei requisiti dichiarati doveva essere comprovato unicamente mediante certificati originali e non già con fotocopie, ancorché conformi agli originali.

In tal senso va richiamata la nota del 14 gennaio 2010, con cui il RU.P. aveva invitato le concorrenti a "presentare tutta la documentazione, in originale, attestante il possesso dei requisiti generali … nonché quella comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 12.3 del bando di gara (requisiti relativi alla progettazione)".

Va, inoltre, ricordato che l’art. 48, 1° comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 commina l’esclusione dei ricorrenti non soltanto quando non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ma anche quando tale prova "non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta …".

5) Con il terzo motivo di appello, la ricorrente ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il "terzo profilo di esclusione" per tardiva presentazione dei certificati dei carichi pendenti riferiti ai professionisti indicati come progettisti.

Al riguardo l’A.T.I. appellante ha sostenuto che nella specie non sarebbe stato necessario produrre i predetti certificati, posto che né il bando di gara né l’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 richiedevano siffatta documentazione.

Il motivo di appello è infondato, perché, come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, la prescrizione in questione era spe-cificatamente imposta dal disciplinare di gara.

6) Il quarto e il quinto motivo di appello ripropongono censure relative ai motivi di esclusione dalla gara della società aggiudicataria.

Tali motivi di appello sono inammissibili.

Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, una volta verificata la legittima esclusione dalla procedura concorsuale del soggetto ricorrente, quest’ultimo non ha più titolo a dedurre i vizi attinenti alle ulteriori fasi della procedura stessa.

7) Con il sesto e ultimo motivo d’appello, la società Catifra ha riproposto le doglianze relative all’illegittimità dell’escussione della cauzione provvisoria.

In particolare, rileverebbe la circostanza che l’errore commesso dall’appellante è stato determinato dalla nota del R.U.P., sopra menzionata.

La doglianza è infondata, perché, come si è sopra esposto, l’appellante non poteva fare affidamento sulla dichiarazione del R.U.P.

In ogni caso, l’asserito stato soggettivo di buona fede in tanto avrebbe potuto rilevare, in quanto fosse stato correlato a un’errata o imprecisa formulazione del bando o del disciplinare di gara, il che non si è verificato nel caso di specie.

8) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, peraltro, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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