Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 21-07-2011, n. 29192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 2/11/2010 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava l’istanza avanzata da C.D. volta ad ottenere la riabilitazione in relazione alla condanna inflitta al predetto dalla Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 5/5/1999.

Riteneva il tribunale che nel caso di specie l’istante non aveva dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivate dal reato, nè aveva documentato in alcun modo di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. In particolare, tribunale rilevava che il C. non ha provveduto al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria; Inoltre, la mera inerzia della parte lesa non può essere intesa come rinunzia a far valere le proprie ragioni creditorie e non produce alcun efficacia liberatoria in ordine all’inadempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo che il ricorrente non aveva provveduto ad adempiere le obbligazioni civili per impossibilità in quanto privo di reddito, come attestato dalla ammissione al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, trattandosi di danno derivante da reato di tentata estorsione, non era materialmente possibile indennizzare il danno non avendo la pretesa parte offesa avanzato richiesta in tal senso.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Ribadito che – come è stato già affermato da questa Corte – in materia di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare ed indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo, poi, all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 34987, 22/09/2010, Di Sabatino, rv.

248276); nella specie, il ricorrente ha introdotto ai fini della prova dell’impossidenza e, quindi, della impossibilità economica di fare fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, l’ammissione al patrocinio non presuppone l’impossidenza totale, nè è idonea a dimostrare l’impossibilità anche non economica di adempiere alle obbligazioni civili. Ed invero, è stato affermato che in tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, che deve avere carattere totale e permanente, non è sufficiente l’allegazione della circostanza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta sulla base della dichiarazione di insufficienza reddituale contingente (Sez. 1, n. 33527, 07/07/2010, D’Antonio, rv.

248126).

Peraltro, è evidente che l’inerzia della persona offesa non è idonea di per sè a ritenere l’impossibilità dell’adempimento dell’obbligo risarcitorio che non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata, mentre spetta all’interessato l’iniziativa della consultazione con quest’ultima per l’individuazione di un’adeguata offerta riparatoria (Sez. 1, n. 43000, 23/10/2007, Ruggeri, rv. 238122).

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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