Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 26931 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dal Sig. A.O. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale. La Corte ha ritenuto di escludere la configurabilità di stati soggettivi di disagio per il prolungarsi della lite – nei quali consiste il danno non patrimoniale – difettando una condizione soggettiva di incertezza in presenza dell’originaria consapevolezza dell’inconsistenza, indiscutibile e palese, della domanda formulata nel processo presupposto, non a caso nella specie dichiarata inammissibile dal TAR in base alla giurisprudenza consolidata.

Il Sig. A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In Camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che, per giungere alla totale esclusione del disagio provocato dall’attesa dell’esito del processo presupposto, occorre accertare la sussistenza di particolari circostanze, quali la temerarietà della lite, desumibili ad esempio da peculiari elementi della motivazione della decisione conclusiva di quel processo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura la decisione sfavorevole del TAR, ampiamente argomentandone l’ingiustificatezza, e si precisa che la stessa è stata appellata al Consiglio di Stato.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili.

La censura di violazione di legge dedotta con il primo, infatti, non corrisponde alla ratio della decisione impugnata, con la quale appunto la Corte d’appello ha affermato, in sostanza, la temerarietà della lite promossa dal ricorrente davanti al TAR. La censura formulata con il secondo motivo, poi, è solo a parole una censura di vizio di motivazione. Nella sostanza si tratta invece di una pura e semplice censura di merito, che presuppone il riesame – non consentito in sede di legittimità – degli atti del giudizio di primo grado.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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