Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 26930 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dal sig. V.A. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di determinare in Euro 600,00 annui l’indennizzo del danno non patrimoniale, in considerazione del ritardo con cui il ricorrente aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento, nonchè dell’esito del processo a lui sfavorevole.

Il sig. V. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura il riferimento all’esito sfavorevole del processo presupposto, ampiamente argomentando l’ingiustificatezza della decisione del Tar e precisando che la stessa è stata appellata al Consiglio di Stato.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo, invero, pone una questione estranea alla ratio della decisione impugnata. La Corte d’appello, infatti, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo; ha soltanto ritenuto di tener conto – ai fini della determinazione dell’entità dell’indennizzo – del comportamento della parte ricorrente, connotato dal ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, e dell’esito del processo presupposto a lei sfavorevole.

La censura formulata con il secondo motivo, poi, è solo a parole una censura di vizio di motivazione. Nella sostanza si tratta invece di una pura e semplice censura di merito, che presuppone il riesame – non consentito in sede di legittimità – degli atti del giudizio di primo grado.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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