Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29234 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-3-2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Pescara, rigettava l’appello proposto da G.L. avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 16-7-2008, con la quale il G. era stato condannato quale responsabile dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi ai danni di D.M. F., (in concorso con B.P., giudicato in separata sede), alla pena di Euro 300,00 di multa, dichiarata interamente condonata – oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo in via preliminare che il ricorrente era stato assolto dal contestato delitto di lesioni personali e che era stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione in riferimento al reato di danneggiamento, per difetto di querela.

Inoltre asseriva di aver censurato la sentenza di primo grado per l’erronea interpretazione delle deposizioni testimoniali, lamentando altresì la inadeguatezza della motivazione e l’eccessiva entità della pena inflitta dal primo giudice.

Tanto premesso il ricorrente evidenziava che il Giudice di appello aveva confermato la sentenza impugnata, basando il convincimento sulle dichiarazioni rese in fase istruttoria, che incontestabilmente avrebbero fatto emergere la responsabilità dell’imputato in relazione alle ingiurie ed alle minacce rivolte alla persona offesa.

A riguardo il ricorrente deduceva:

1- che la sentenza era viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Sul punto si censurava come erronea la valutazione della idoneità della condotta tenuta dall’imputato a realizzare la fattispecie di cui all’art. 612 c.p. evidenziando che il fatto si era verificato in occasione di un sinistro stradale, onde gli animi dei soggetti coinvolti erano esagitati: il comportamento tenuto dal G. era riconducibile alla predetta situazione.

Inoltre, con cenni generali al concetto di minacciaci ricorrente rilevava che egli non avrebbe avuto alcun interesse a coartare la volontà del soggetto passivo e che si era verificato l’episodio con la pronunzia delle frasi in contestazione dopo un incidente che aveva visto coinvolte due vetture – (in una delle quali si trovava il G. con altri due soggetti, mentre il D.M. era a bordo dell’altra auto insieme alla fidanzata). Inoltre il ricorrente evidenziava che la posizione dell’imputato era venuta in rilievo solo dopo la deposizione del teste S. e della persona offesa, mentre il teste di ps. ( V.A.) era intervenuto solo successivamente onde la deposizione si riteneva inattendibile.

2- Con il secondo motivo il G. deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 612 e 594 c.p. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il Giudice di appello rilevato che le deposizioni testimoniali erano concordi e che erano irrilevanti eventuali errori nella indicazione del cognome dei soggetti cui veniva di volta in volta associata la condotta descritta. Il ricorrente censurava sul punto l’iter logico della motivazione, rilevando che solo uno dei soggetti occupanti l’auto in cui era il G., ossia B.P., era l’autore dei reati di ingiurie e minacce ascritti all’imputato, ed era stato condannato con sentenza passata in giudicato. In tale procedimento era inoltre emersa la difficoltà della persona offesa ( D.M.) e della teste S.L. ad individuare la persona che aveva loro rivolto le offese e minacce, in mancanza di una identificazione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro.

Per tali incertezze il Giudice di Pace aveva assolto l’altro imputato – C. – ed aveva trasmesso gli atti al PM per eventuale imputazione a carico del G.. Anche nei confronti del menzionato imputato, erano emerse le incertezze dei testi assunti in dibattimento, e le persone offese avevano descritto l’autore dei fatti con connotati fisici diversi da quelli del G. (v. fl. 10 motivi di ricorso). A riguardo il ricorrente evidenziava dunque l’erroneità del giudizio di appello, ove aveva considerato irrilevanti le predette incertezze dei testi.

3- Da ultimo veniva evidenziato l’errore nella indicazione della data di pronunzia della sentenza, che era stata indicata in calce al dispositivo della sentenza come del 27 marzo 2006, chiedendo la correzione di tale errore materiale. In tal senso il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero la motivazione della impugnata sentenza risulta del tutto generica e inadeguata a fornire elementi di prova certa della condotta illecita realizzata dall’imputato G. odierno ricorrente.

Deve evidenziarsi, i fatti, che secondo quanto è dato desumere dal contenuto del provvedimento impugnato, il giudice di appello, in presenza di testimonianze che non avevano illustrato in modo coerente e chiaro la condotta ascritta al singolo imputato, non ha specificato in base a quale percorso logico sia pervenuto alla affermazione di responsabilità dell’imputato, per i reati di ingiurie e minacce, senza dar conto altresì delle discrasie tra le dichiarazioni menzionate in ordine all’episodio di cui è causa.

Conseguentemente la sentenza risulta viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale, in riferimento ai reati contestati, nonchè per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, avendo il giudice dato atto della erroneità di indicazioni dei cognomi di soggetti che avevano posto in essere la condotta contestata, senza motivare tuttavia sugli elementi idonei a consentire con certezza l’attribuzione dei fatti per cui si procede all’attuale ricorrente.

La Corte deve dunque pronunziare l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame al competente Tribunale.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *