Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29233 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27-5-2010 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Enna, in data 27-6-2008 appellata da M.C. e M.G.S. condannati perchè ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, nn. 2), 5), e 7) e comma 2, per essersi appropriati in concorso tra loro in qualità di mandanti, e tale N. quale esecutore materiale, di circa metri 150 di filo di rete metallica sottraendola durante la notte mediante taglio dalla recinzione della ex discarica comunale di Piazza Armerina (nel maggio 2003).

M.G.S. era stato altresì condannato per delitto di cui all’art. 612 c.p. commesso nei confronti del N..

Al M.C. era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa, con l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ritenuta equivalente alle aggravanti. Al M. G., era stata inflitta con la attenuante citata equivalente alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, la pena di mesi sei giorni dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Sul punto rilevavano i ricorrenti che in grado di appello era stata eccepita la nullità del decreto di citazione in primo grado, poichè il Giudice del Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto ed aveva trasmesso gli atti al PM, e su richiesta del PM aveva disposto la nuova citazione a giudizio, in contrasto con l’avvenuta trasmissione degli atti all’Ufficio Requirente, ex art. 521 c.p.p., comma 2, in base alla quale il Giudice non avrebbe potuto procedere al giudizio ex art. 34 c.p.p., comma 2 ed il PM. avrebbe dovuto rinnovare la fase delle indagini preliminari, e richiedere, ad avviso dei ricorrenti, la nuova citazione a giudizio degli imputati.

La Corte territoriale, in presenza della dedotta nullità, si era limitata a giustificare l’operato del Tribunale, rilevando che la citazione a giudizio degli imputati era avvenuta in assenza di vizi di legittimità e che i predetti erano stati avvisati della data della nuova udienza.

I ricorrenti evidenziavano pertanto la nullità del giudizio, avendo il Giudice disposto la nuova citazione senza avere i poteri relativi all’esercizio dell’azione penale riservati al P.M. dall’art. 50 c.p.p..

Veniva menzionata altresì la sentenza della Corte Costituzionale, come dedotto in sede di appello, emessa in data 5-12-2008, n. 400, per la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato la trasmissione degli atti al PM., ex art. 521 c.p.p., comma 2.

Per tali motivi i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Infatti, nel presente procedimento il Giudice Monocratico del Tribunale di Enna – con provvedimento datato 30-11-2007 – aveva dichiarato la nullità dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio dell’imputato N.G., coimputato dei M..

In presenza di tale provvedimento dichiarativo della nullità, il PM aveva avanzato richiesta di fissazione di una ulteriore udienza, previa la revoca della ordinanza.

In tal senso il Giudice aveva revocato l’ordinanza fissando altra udienza in prosieguo.

Tale provvedimento risulta correttamente censurato dai ricorrenti, essendo venuto meno con la declaratoria di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del primo decreto di citazione, il potere del giudice procedente, che aveva trasmesso gli atti al PM. Invero il provvedimento del Giudice che revocava la dichiarazione di nullità per difetto di notificazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis citato, deve ritenersi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

A riguardo va menzionata sentenza Sez. 3 del 18-2-2004, n. 6806 per cui "non è abnorme, ed è anzi legittima, l’ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l’omessa notifica dell’avviso a un difensore dell’imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 552 c.p.p., comma 2, e ordina la restituzione degli atti al PM. – V. PM in proc. Frezza – RV 228320.

Pertanto, avendo nella specie il Giudice dichiarato la nullità del decreto di citazione, la citazione degli imputati ad altra udienza di prosieguo del giudizio, restava comunque preclusale può ritenersi efficace la revoca della declaratoria di nullità da parte del primo giudice, ai fini della legittima instaurazione del rapporto processuale nella nuova udienza.

In tal senso erra la Corte territoriale nel disattendere il motivo di appello formulato dal difensore degli imputati, che censurava come nulla la sentenza emessa sul rilievo della declaratoria di nullità del decreto di citazione, e della avvenuta revoca del provvedimento dichiarativo della nullità, in assenza di contraddittorio, con fissazione di un’udienza di prosieguo.

Resta sul punto valida la censura attinente alla violazione dell’art. 179 c.p.p. articolata innanzi ai giudici di appello, per la nullità insanabile della citazione a giudizio degli imputati avvenuta a seguito di precedente declaratoria di nullità del decreto di citazione.

La Corte deve dunque annullare la sentenza impugnata e quella emessa dal Tribunale di Enna in data 27-6-2008 senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al PM presso il Tribunale per quanto di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza e quella del Tribunale di Enna in data 27-6-2008 senza rinvio.

Dispone trasmettersi gli atti al PM presso il detto Tribunale per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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