Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29232 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5-12-2010 il Giudice di Pace di Pozzuoli pronunziava l’assoluzione di C.G. dal reato di cui all’art. 594 c.p., ascrittogli per avere rivolto frasi ingiuriose a I.L., fatto avvenuto in data (OMISSIS) – ritenendo applicabile l’esimente prevista dall’art. 599 c.p., previa derubricazione del reato di cui all’art. 612 c.p., in quello previsto dal citato art. 594 c.p..

Nella specie, si era verificato un diverbio tra l’imputato e l’ I., allorchè – essendo l’imputato proprietario di immobile confinante con quello abitato dalla persona offesa – aveva installato un cancello di ferro (essendo munito della necessaria autorizzazione amministrativa). Nell’occasione l’ I. aveva reagito con ira,sradicando il cancello, e l’imputato gli aveva rivolto espressioni contestate ai sensi degli artt. 81, 594 e 612 c.p., (prospettando alla persona offesa un ingiusto danno con la frase "ti devo spaccare la testa, ti uccido", oltre gli epiteti ingiuriosi).

Il Giudice aveva tuttavia escluso il dolo del delitto di minacce, evidenziando il contesto nel quale si erano svolti i fatti, e la personalità dei protagonisti, che erano persone che non avevano mai avuto contrasti,tanto che l’imputato aveva rinunciato a proporre querela per l’azione di rimozione del cancello, e l’ I. avrebbe voluto scusarsi.

In tal senso si era ritenuta applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p., dopo aver qualificato la condotta ascritta all’imputato come unica fattispecie di ingiurie.

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Napoli deducendo la violazione di legge.

A riguardo evidenziava che la decisione si presentava abnorme, avendo il giudice ritenuto insussistente il dolo del delitto di cui all’art. 612 c.p., applicando l’ipotesi di cui all’art. 599 c.p., per il delitto riqualificato ai sensi dell’art. 594 c.p..

In tal senso la sentenza si poneva in contrasto con le disposizioni normative, ed il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Invero la sentenza impugnata risulta pronunziata in violazione delle disposizioni di legge citata, ossia degli artt. 594 e 612 c.p., nonchè dell’art. 599 c.p., in quanto il giudice procedente, erroneamente valutando la condotta tipica del delitto previsto e punito dall’art. 612 c.p., caratterizzato da dolo generico, (v. quanto si desume dalla sentenza Sez. 5^ del 6-2-2004, n. 4633 RV 228064 – ritenendosi sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo,menomandone la sfera della libertà morale) – ha ritenuto di derubricare la fattispecie in quella di ingiurie, applicando l’esimente di cui all’art. 599 c.p., per una condotta diversa da quella riconducibile alle ipotesi normative.

Nella specie, infatti venivano contestate espressioni che, al di là del carattere ingiurioso, si presentavano dal contenuto minaccioso avendo l’imputato rivolto alla persona offesa, tra l’altro, la frase "ti devo spaccare la testa, ti uccido".

Il Giudice di merito,tuttavia,nel rendere motivazione circa la diversa qualificazione giuridica del fatto, non indica elementi dai quali si desume con chiarezza l’insussistenza della minacciar ritiene di operare una modifica dell’imputazione configurando sostanzialmente un fatto diverso da quello contestato.

Nè le deduzioni articolate dalla difesa in memoria che richiama giurisprudenza inerente alla fattispecie di minacciatale ad escludere l’illegittimità della sentenza, che risulta viziata dalla richiamata violazione di legge.

La Corte deve dunque pronunziare – in accoglimento del ricorso formulato dal PG presso la Corte di Appello di Napoli – l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Pozzuoli.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al delitto di minaccia con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Pozzuoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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