Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’impugnazione si appunta su decisione liberatoria (ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2) resa dal Giudice di Pace di Mantova il 17.11.2009 nei confronti di M.C., imputato di lesioni volontarie lievi e di minaccia in pregiudizio di G.M. e di D.M.C., con cui era venuto ad alterco.

Si duole il ricorrente della manifesta illogicità della motivazione che ha trascurato le obiettive risultanze della certificazione medica, e dichiarazioni delle persone offese screditate al cospetto delle asserzioni interessate della moglie del prevenuto; nonchè della irragionevole esclusione del portato intimidativo delle frasi profferite dall’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non è, invero, punto ragionevole il percorso argomentativo seguito dalla decisione, soprattutto laddove svilisce l’apporto testimoniale delle persone offese, tra loro concordi, e svaluta e eloquenti risultanze della certificazione sanitaria, valendosi di imprecisioni dei deposti resi ex adverso, infine, quando forzando il lessico corrente, esclude significato di aggressione sessuale alla minaccia ricolta alla persona offesa di "scopare" la medesima.

Pertanto, ancorchè chiaramente rivolte al profilo di merito ed alla ricostruzione della vicenda dedotta nel processo, la doglianza del ricorrente è puntuale nell’evidenziare il vizio di illegittimità radicato nell’inadeguatezza e nell’illogicità del percorso argomentativo che sostiene il convincimento assolutorio reso dal giudice di pace, a cui gli atti debbono essere rimessi per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di Pace di Mantova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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