T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1424 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sia il ricorso che i motivi aggiunti risultano fondati.

Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata ovvero ritirata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

2- Tanto premesso può affrontarsi la controversia per cui è causa.

Sia provvedimento di ritiro dell’autorizzazione al porto d’armi sia quello di divieto di detenerle sono stati motivati unicamente in relazione ad una querela presentata nella fase della separazione tra i coniugi dalla moglie del ricorrente per lesioni personali e minacce.

Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di adeguata motivazione e sia viziato da irragionevolezza per i seguenti motivi:

(a) alla suddetta querela non è seguita alcuna concreta iniziativa processuale penale in quanto il relativo procedimento è stato archiviato dal GIP;

(b) lo stesso ricorrente ha, a sua volta, sporto controquerela;

(c) l’Amministrazione non ha indicato evidenze o fatti ulteriori né ha fornito una più approfondita motivazione concernente la personalità del ricorrente e la sua affidabilità.

In definitiva, quantomeno allo stato, non esiste alcun accertamento oggettivo del "fatto" posto a fondamento del provvedimento di ritiro e ciò mina alle fondamenta la congruità e proporzionalità del dispositivo.

Deve ritenersi, infatti, che un mero litigio la cui dinamica sia oggetto di antitetiche ricostruzioni, in assenza di adeguati ulteriori riscontri (testimonianze, episodi simili, carichi penali pendenti) che possano suffragare una lettura dell’episodio quale indice sintomatico di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, non appare idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica poiché, nella sua isolatezza, non rende verosimile un giudizio prognostico ex ante circa la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente.

Eppure un qualche approfondimento istruttorio nel caso in esame sarebbe stato ancora più urgente atteso che il ricorrente è un agente della Polizia municipale il quale, proprio a causa della sopravvenuta impossibilità di detenere armi, ha subito (e continua a subire) l’ulteriore conseguenza negativa del mutamento delle mansioni con perdita dei connessi emolumenti.

3Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dei provvedimenti impugnato senza che neppure occorra soffermarsi sugli ulteriori motivi formulati.

Le spese di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie sia il ricorso che i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di dover adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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