Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29230 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 maggio 2010 il Giudice di Pace di L’Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.C.A. in ordine ai reati ascrittigli, ai sensi degli artt. 81, 594 e 612 c.p., commessi in data (OMISSIS), per essere tali reati estinti per intervenuta remissione tacita della querela.

Nella specie, erano presenti all’udienza il difensore dell’imputato e il difensore della persona offesa, e le Parti avevano chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per tacita remissione della querela,e tacita accettazione della remissione resa dal difensore dell’imputato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di L’Aquila,deducendo la violazione dell’art. 152 c.p., comma 2.

A riguardo il Requirente chiedeva l’annullamento della sentenza richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero la mancata comparizione del querelante in giudiziosi per sè, non configura il presupposto per ritenere tacitamente espressa la volontà di rimettere la querela, essendo l’istituto della remissione tacita riferibile a comportamenti extraprocessuali della parte, che siano incompatibili con il persistere della istanza di punizione.

In virtù dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte – per cui vale menzionare SS.UU. sentenza del 15-12-2008, n. 46088, Viele, deve escludersi che nel procedimento de quo-non ravvisandosi i presupposti di applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, – possa essere validamente ritenuta l’ipotesi di remissione tacita della querela,essendo tale remissione riferita ad un comportamento tenuto nel procedimento in corso,desunto da richieste conclusive dei difensori delle Parti,non idonee ad integrare il verificarsi della menzionata causa di estinzione del reato.

Conseguentemente la sentenza deve essere annullata,con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice di Pace.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di l’Aquila.
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