T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1421 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno contenente la reiezione della domanda di licenza per il porto di fucile per uso sportivo in relazione alla particolare situazione del ricorrente che risulta condannato una serie impressionante di reati.

Nei riguardi di tale provvedimento il sig. Ursi ha dedotto sostanzialmente i vizi di violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., di omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione.

Il ricorso è infondato.

Come ha più volte rilevato la giurisprudenza, l’art. 43, ult. comma, T.U. n. 73/1931 affida alla Autorità di P.S. un giudizio largamente discrezionale circa l’affidamento dato dal richiedente sull’uso dell’arma, che non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza.

In particolare, la legislazione in materia affida all’Autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d’arma e di divieto della detenzione stessa, in quanto la misura persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

Ne consegue che in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di fucile e dell’autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare, non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Umbria Perugia 12 maggio 2005 n. 276; T.A.R. Lazio Roma, sez. I 1 febbraio 2006 n. 749; Cons. Stato sez. IV, 30 aprile 1999 n. 748 e 19 dicembre 1997 n. 1440; Consiglio Stato sez. VI 6 ottobre 2005 n. 5424).

Nella fattispecie in esame, le circostanze di fatto evidenziate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, quantunque emergenti da provvedimenti giurisdizionali risalenti nel tempo, sono sicuramente sufficienti a delineare un quadro non tranquillizzante e, pertanto, inducono a dubitare dell’ affidabilità dell’interessato.

Tale constatazione di per sé rende pienamente giustificato il diniego della licenza.

Al riguardo, giova anche ricordare che il porto di fucile e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a diritti il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto o pericolo dell’abuso, interesse che non è dunque sufficiente a compensare rischi di sorta per l’incolumità pubblica.

Deve altresì evidenziarsi che la normativa – affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica – intesta all’Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi appunto con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

Quello di cui qui si discute è, dunque, un provvedimento fondato su apprezzamenti di pieno merito e perciò insindacabile in sede di legittimità se non sotto profili estrinseci (illogicità, travisamento o carenza di motivazione).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nelle misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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