Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 21-07-2011, n. 29229 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-3-2010 la Corte d’Appello di Catanzaro pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza,in data 31-3-2008 appellata da C.A., condannato perchè responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7, contestato per essersi il predetto imputato, in stato di detenzione, impossessato di un coltello dell’Amministrazione penitenziaria, sottraendolo dalla cucina della casa Circondariale di Cosenza,con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico, fatto acc. in data (OMISSIS) – con contestazione della recidiva specifica e infraquinquennale.

Per tale fatto la Corte aveva ridotto la pena,per concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull’aggravante contestata, determinando la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 104,00 di multa.

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1 – la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 624 – 625 e all’art. 62 c.p., n. 4.

Sul punto evidenziava l’erronea applicazione dell’ipotesi di furto aggravato consumato, censurando la valutazione resa dalla Corte circa l’acquisizione da parte dell’imputato del possesso esclusivo della cosa sottratta al controllo dell’Amministrazione;

La difesa rilevava, in senso contrario,che il coltello era stato trovato, in occasione del primo controllo, nella cella del detenuto, ove non era stato occultato,e che la sottrazione era avvenuta al solo scopo di utilizzarlo;

In base a tali argomenti il ricorrente escludeva che nella specie,potessero ravvisarsi i presupposti che integrano l’ipotesi del furto consumato,come ritenuta dalla Corte territoriale,essendo escluso che l’imputato avesse acquisito l’autonoma disponibilità della res furtiva.

Evidenziava altresì che la semplice eventualità che detto coltello potesse essere consegnato a persona che si trovava al di fuori della Casa circondariale,era circostanza ininfluente ai fini del decidere.

2 – Con il secondo motivo la difesa rilevava che i Giudici di appello avrebbero dovuto applicare, oltre che le attenuanti generiche,l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, essendo la condotta relativa all’impossessamento di un coltello da cucina, al solo fine di poterne fare uso,e senza lo scopo di consegnarlo ad altri.

Inoltre evidenziava la modesta entità del fatto.

In tal senso il ricorrente deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi,quanto al primo motivo, privo di fondamento.

In ordine a tale censura, si osserva che risulta avvenuto il perfezionamento della condotta delittuosa riguardante la sottrazione dell’oggetto di furto al controllo del legittimo detentore – nella specie indicato nella Amministrazione Penitenziaria – da parte del soggetto ivi detenuto.

A riguardo l’impossessamento risulta infatti avvenuto attraverso l’apprensione della res ed il trasferimento della stessa, sottratta al locale della cucina al quale era destinata, per tenerla a disposizione presso la propria cella.

Invero ai fini della consumazione del reato, è sufficiente che il soggetto agente abbia, sia pure momentaneamente, assunto la disponibilità della cosa sottratta, non essendo tale autonomo possesso escluso da un possibile controllo del personale addetto alla sorveglianza.

2 – Deve ritenersi diversamente dotato di fondamento il secondo motivo,essendo del tutto carente la motivazione della impugnata sentenza,in riferimento alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Pertanto la sentenza va annullata limitatamente a tale punto della decisione, con rinvio al giudice di appello per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’impugnata sentenza,limitatamente alla richiesta attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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