Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 21-07-2011, n. 29258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva respinta la richiesta del pubblico ministero di correzione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 22.6.2006 nei confronti di C.T. nella parte in cui non indicava nel dispositivo la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena viceversa presente nella motivazione, osservandosi che nella specie non era configurabile un errore materiale del dispositivo, le cui disposizioni erano le uniche rilevanti, essendo di contro inefficace il diverso contenuto della motivazione.

Ricorre l’indagata deducendo violazione di legge nel non aver derogato, nel caso in esame, al principio di prevalenza del dispositivo, per l’inequivoca volontà del giudicante di concedere il beneficio, emergente dalla motivazione, tenuto anche conto del mancato rinvenimento del testo del dispositivo letto in udienza, circostanza di cui si dava atto nello stesso provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L’ordinanza impugnata è invero assolutamente corretta e conforme al principio di prevalenza dell’elemento decisionale della sentenza, rappresentato dal dispositivo, rispetto a quello giustificativo rinvenibile nella motivazione della stessa (Sez. 4, n.2996 del 6.12.2007, imp. Kadri, Rv.238672). La deroga a tale principio, invocata dal ricorrente, può trovare applicazione unicamente nei casi in cui la motivazione chiarisca un’incongruenza emergente dalla formulazione testuale del dispositivo, quali un evidente errore materiale nel computo della pena (Sez. 3, n.38269 del 25.9.2007, imp. Tafuro, Rv.237828) o l’omessa menzione di una prevalenza delle ritenute attenuanti della quale si sia comunque tenuto conto della determinazione della sanzione inflitta (Sez. 4, n.7643 del 13.12.2004, imp. Salatiello, Rv.2308419); situazioni nelle quali peraltro, a ben guardare, non di effettiva deroga si tratta ma della presa d’atto della mera apparenza di un contrasto fra motivazione e dispositivo, registrandosi piuttosto un effetto integrativo della motivazione rispetto ad un’imprecisa o incompleta redazione del dispositivo (Sez. 6, n.25704 del 23.5.2003, imp. Below, Rv.226048).

Nulla di tutto ciò è evidentemente ravvisarle nel caso di specie, in cui si registrava puramente e semplicemente un netto ed insanabile contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza sulla sospensione condizionale della pena, negata nel primo e concessa nella seconda; nè rileva in alcun modo il mancato rinvenimento del testo del dispositivo letto in udienza, non essendo stata addotta alcuna difformità fra quest’ultimo e quello depositato con l’originale della sentenza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro.1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro.1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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