T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1418 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Il ricorrente – avvocato libero professionista- ha chiesto il rinnovo della licenza di porto di arma da fuoco per difesa personale ma la sua domanda è stata respinta con il provvedimento impugnato.

Di qui il ricorso in esame con il quale l’interessato ha formulato articolati motivi di censura coi quali ha dedotto la violazione sotto diversi profili dell’ art. 42.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi pubblica sicurezza: TULPS) ed il vizio di eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione d’istruttoria

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per conto dell’ Amministrazione intimata che con memoria ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza il TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del decreto impugnato.

L’ordinanza è stata riformata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza di accoglimento n. 1709 del 10 dicembre 1996..

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è passata in decisione.

2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

I motivi di censura, considerati i profili di omogeneità e di trasversalità negli stessi presenti, possono essere trattati congiuntamente.

Al Collegio è ben chiaro che, in tema di armi, il regime autorizzatorio predisposto dal legislatore affida all’amministrazione di polizia un ampio potere discrezionale, dovendosi sempre comparare le esigenze prospettate dal richiedente con la sicurezza pubblica, valore costituzionalmente garantito.

Il carattere fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela la tendenza ad escludere ogni favore all’impiego dei mezzi di autotutela dei singoli e la necessità di evitare la loro diffusione tra la collettività, in quanto fonte potenziale di minaccia per la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

Occorre poi distinguere tra autorizzazione a detenzione ed uso delle armi e quella al porto dell’arma.

Per il primo caso, l’art. 39 del richiamato TULPS attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone che possano abusarne. L’articolo 39 citato fonda infatti la possibilità per l’amministrazione di negare o revocare le autorizzazioni di polizia relative ad armi, munizioni e materie esplodenti anche per circostanze diverse da quelle poste direttamente dalla legge, ma apprezzabili dall’amministrazione competente.

Per il secondo caso, l’art. 42, comma 3, del citato RD 773 del 1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere licenza di portare rivoltelle o pistole o altri determinati tipi d’armi ove vi sia il caso di dimostrato bisogno. Per il rilascio del porto d’armi occorre infatti l’effettiva presenza di esigenze che richiedano il possesso dell’arma ed un’analisi rigorosa della sussistenza di queste da parte dell’amministrazione.

La dimostrata necessità discende dal carattere eccezionale dell’autorizzazione in argomento, atteso che l’ordinamento è ispirato da un concezione tendenzialmente monopolistica, secondo cui la tutela dell’incolumità della persona e dei beni contro i delitti è istituzionalmente affidata alle forze di polizia, mentre l’autotutela è ammessa in casi particolari e ben circoscritti di estrema necessità, quando ogni altra via sia preclusa. Il potere del Prefetto di vietare il rilascio del titolo di polizia si basa su apprezzamenti ampiamente discrezionali delle situazioni di fatto esistenti, soggetti al sindacato di legittimità per i soli profili di illogicità ed incoerenza manifesta, di difetto dei presupposti, ovvero per assoluto difetto di motivazione (Cons. St., sez VI, n. 2438/2006, 2576/2006, 1528/2007, 6288/2007).

Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento al fatto che non utilizzi le stesse in modo improprio.

L’articolo 42, comma 3, del menzionato TULPS dispone inoltre che "il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno la licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura…": ai sensi dell’art. 13 del TULPS le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno.

La rinnovazione annuale non costituisce reviviscenza di un atto che ha già esaurito i suoi effetti, ma è invece un provvedimento nuovo che impone all’ufficio un riesame completo della posizione del richiedente, il quale è tenuto a fornire annualmente adeguata dimostrazione dei rischi di carattere personale che impongono la necessità di andare armato.

3- Vi è tuttavia da considerare nel caso di specie che la necessità di andare armato deve essere valutata avuto riguardo alle complessive condizioni di vita e di lavoro del richiedente.

L’amministrazione competente al momento del rilascio per la prima volta della licenza compie una ricognizione circa l’esistenza di situazioni di pericolo. Ove tali situazioni siano sussistenti, ed in assenza di altre circostanze oggettive e soggettive sintomatiche di un potenziale abuso delle armi, l’amministrazione opera una valutazione positiva in favore del soggetto, rilasciandogli la licenza.

È chiaro che, in sede di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, l’autorità di pubblica sicurezza deve effettuare una ponderazione comparativa tra la perdurante sussistenza di un’esposizione al pericolo del privato, tale da legittimare il protrarsi dell’autorizzazione e l’insorgere di sopravvenute circostanze che militano nel senso del diniego (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 gennaio 2010, n. 105).

4- È poi evidente, riguardo alle circostanze occorse nel frattempo al ricorrente, che nel periodo successivo al rilascio della licenza non sembra sia siano concretizzati a suo carico fatti nuovi valutabili negativamente ai fini del rinnovo

In caso di rinnovo, d’altra parte, è onere dell’amministrazione motivare il provvedimento di diniego sulla base di circostanze di fatto sopravvenute.

Questo onere non è stato di certo adempiuto con l’indicazione, contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui le condizioni giustificative dell’autorizzazione non sussistevano fin dal primo rilascio in quanto da una verifica degli atti non è emersa alcuna circostanza che giustificasse il bisogno di andare armati.

Su questo punto la motivazione appare palesemente contraddittoria e perplessa nei confronti non solo del provvedimento originario di rilascio ma anche del diniego di rinnovo, in quanto precostituisce inopinatamente una giustificazione ora per allora invertendo il processo di valutazione delle circostanze che al contrario non hanno subito tangibili modificazioni.

5- In conclusione, assorbito quant’altro, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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