Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 26921 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dalla sig.ra M.M. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui la ricorrente aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento, nonchè dell’esito del processo a lei sfavorevole.

La sig.ra M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato utilizzo degli strumenti sollecitatori previsti nel processo amministrativo escludeva che si fossero prodotte per il ricorrente le ansie e i turbamenti, propri del danno non patrimoniale, connessi all’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali. Si osserva che invece quelle conseguenze emotive sono da presumere e possono essere escluse solo in base a prova contraria, nella specie invece del tutto mancante. Si censura, inoltre, la decisione sfavorevole del TAR e si precisa che la stessa è stata appellata al Consiglio di Stato.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili anzitutto perchè pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima comportino esclusione delle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha soltanto ritenuto di tener conto – ai fini della determinazione dell’entità dell’indennizzo – del comportamento della parte ricorrente, connotato dal ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, e dell’esito del processo presupposto a lei sfavorevole. Tale ratio decidendi non viene, in realtà, colta dalla ricorrente, che dunque non la censura.

Sono inoltre inammissibili i riferimenti critici alla decisione del TAR e all’impugnazione della medesima, trattandosi di deduzioni in fatto non contenute nel decreto impugnato e che presuppongono, dunque, un riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità. 4.- Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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