Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-07-2011, n. 29255 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17-12-2010 il Tribunale di Palermo-Sez.Riesame- confermava a carico di V.G. il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il citato Tribunale in data 25 novembre 2010,essendo il V. indagato quale soggetto che aveva partecipato all’associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra",in concorso con altri specificamente menzionaticene a seguito della scarcerazione,avendo assunto un ruolo di vertice nell’ambito del sodalizio,come reggente del mandamento mafioso di Partinico dal marzo del 2010. Al V. era stata pertanto contestata la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 6. con aggravante ex L. n. 575 del 1965, art. 7, per aver tenuto la condotta illecita mentre si trovava sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS. con obbligo di soggiorno per anni due, nonchè con l’aggravante della recidiva.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) in relazione alla fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p..

A riguardo evidenziava la carenza ed illogicità della motivazione,che non aveva specificato quali condotte si ritenessero ascrivibili all’indagato tali da rilevare la adesione del predetto all’associazione di tipo mafioso,in epoca successiva alla scarcerazione, avvenuta il 9 marzo del 2010.

Si riteneva dunque non condivisibile la valutazione resa dal Tribunale, che aveva affermato l’esistenza di indizi di una ripresa dei contatti del V. con altri adepti e l’assunzione da parte del prevenuto di un ruolo apicale nel gruppo, come indicato nell’ordinanza.

La difesa, pur non negando la corretta individuazione del V., come soggetto al quale si riferiva la conversazione intercettata tra altri indagati (datata 9-4-2010) negava che fossero emersi indizi a carico del V. nel dialogo stesso.

La motivazione del provvedimento si riteneva pertanto illogica, oltre che carente, e apodittica, evidenziando l’assenza di ulteriori indizi derivanti da altre intercettazioni(come quella inerente al ruolo del V., manifestatosi in una controversia avvenuta tra coloro che erano esponenti del sodalizio mafioso).

In tal senso veniva menzionata-smentendone la valenza indiziaria -la conversazione avvenuta il 12 marzo 2010 -, tra tali B. e P., rilevando che dalle espressioni inerenti al soggetto di cui si tratta non emergeva la sua adesione al sodalizio, poichè gli interlocutori avevano parlato della sua volontà di recidere ogni legame con gli altri, pur se uno dei due aveva detto di non credere a tale intenzione.

A riguardo veniva pertanto censurata come illogica la motivazione dell’ordinanza nella quale il Collegio non aveva fornito spiegazioni valide dell’assunto accusatorio.

D’altra parte veniva censurato il mancato richiamo ad episodi specifici Rivelatori di comportamenti illeciti tenuti dal V., in epoca successiva alla scarcerazione.

In tal senso veniva censurato il giudizio di una perdurante o rinnovata adesione del V. al sodalizio di cui si tratta,rilevando che diversamente V. non aveva dato luogo a rilievi di sorta dalla scarcerazione, avvenuta il 9 marzo 2010, sino alla data del provvedimento cautelare,emesso il 25 novembre 2010.

Peraltro la difesa rilevava che vi erano solo vaghi riferimenti nelle intercettazioni al V., indicato con vari nomi ( G., ovvero G., ovvero G.) senza che fossero emersi altri elementi individualizzanti.

Per tali motivi l’ordinanza si riteneva viziata per carenza del quadro indiziario, ai fini dell’art. 192 c.p.p., comma 2, e la difesa concludeva chiedendone l’annullamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento.

Invero premesso che il provvedimento emesso dal Tribunale risulta adeguatamente motivato in riferimento agli elementi indiziari rispondenti alla fattispecie normativa di cui all’art. 416 bis c.p., deve evidenziarsi che il provvedimento restrittivo non risulta privo della specifica indicazione di ulteriori indizi di perdurante permanenza del vincolo associativo qualificato in capo all’odierno ricorrente.

Tali indizi vengono esaminati, attraverso il contenuto di intercettazioni (quale il colloquio avvenuto il 9 aprile del 2009 tra altri indagati ex art. 416 bis c.p., riferito al comportamento del prevenuto,oltre che dalla rilevata intromissione del V. in una contesa esistente tra soggetti sempre inseriti nel medesimo contesto (v. motivazione a paragrafo 5-).

Orbene,ai fini della contestazione di cui all’art. 416 bis c.p. – reato per il quale il ricorrente aveva già subito una condannale ve ritenersi legittima l’applicazione di una misura cautelare fondata su elementi indiziari che rivelino,in concreto,il mantenimento dei contatti del soggetto dotato di un ruolo di riferimento per altri adepti, trattandosi di indizi rivelatori del fattivo ruolo nel sodalizio di appartenenza, pur in epoca successiva alla scarcerazione.

Tali elementi restano specificamente e logicamente valutati dal Tribunale,che si è adeguato ai canoni giurisprudenziali di legittimità, ivi richiamati. Peraltro, ai fini cautelari, deve evidenziarsi che il quadro globale non necessita del riferimento a specifici atti compiuti direttamente dal prevenuto nell’ambito della organizzazione,restando sufficiente l’insieme degli elementi rivelatori del coinvolgimento persistente del medesimo negli interessi degli adepti.

Nè dal provvedimento impugnato sì rileva alcuna incertezza nel riferimento al V. da parte di altri associati.

La Corte rileva dunque che le censure della difesa restano prive di fondamento, non valendo ad evidenziare i richiamati vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve dunque essere rigettato,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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