Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-07-2011, n. 29254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.F.G. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 22 dicembre 2010 con la quale è stata confermata quella applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla contestazione provvisoria di concorso in estorsione consumata e tentata oltre che aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di tali P., B. e N., soci della Laudani Costruzioni srl, fatto risalente al 2003. L’accusa era quella di avere il D.F. agito in concorso con componenti della famiglia mafiosa di Caltanissetta ( I., R., Ri. e F.), dapprima svolgendo il ruolo di mediatore e poi effettuando pressioni, per indurre i soci della menzionata società di costruzioni, con cantiere in (OMISSIS), a versare la somma di Euro 1000 a titolo di anticipo del pizzo, concordato in Euro 12.500. Inoltre era stata esercitata la pressione del reato in contestazione per imporre l’affidamento di lavori di termoidraulica alla ditta "amica" di F.. Il Tribunale osservava come i gravi indizi di colpevolezza fossero costituiti dalle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia: R., Ri. e F..

I giudici si facevano carico anche delle discrasie ravvisagli nei racconti ma riteneva trattarsi di differenze spiegabili e non capaci di incidere sulla ricostruzione principale, la più dettagliata, resa da F..

La figura del D.F. si era stagliata come quella di colui al quale gli originari esecutori del tentativo di estorsione presso il cantiere di (OMISSIS) si erano rivolti, avendo trovato nel cantiere soltanto un sub-appaltatore e non riuscendo a entrare in contatto con i responsabili della società Laudani. Il D.F., secondo la tesi accreditata si era dapprima accordato per realizzare il detto contatto tra estorsori e vittime e , in seguito, aveva preso parte all’incontro che aveva avuto ad oggetto la messa a punto della richiesta estorsiva.

Il Tribunale ricorda, a tale proposito, le dichiarazioni di R. relativamente al primo incontro avuto da solo con D.F.; in secondo luogo le dichiarazioni di R., Ri. e F. sul secondo incontro avuto da D.F. per lo stesso oggetto, con essi.

Infine i giudici affermano che in relazione all’incontro nel corso del quale si sarebbe perfezionata la richiesta estorsiva nei confronti di uno dei soci della Laudati srl e cioè B., solo il F. ha raccontato i relativi particolari. Invece l’altro autore di dichiarazioni sul tema, R., avrebbe riferito l’incontro avvenuto in (OMISSIS) ad una diversa causale. Il Tribunale al riguardo ha ritenuto maggiormente credibili le dichiarazioni di F. fornendo una spiegazione in punto di fatto riguardo alla maggiore affidabilità dei suoi ricordi rispetto a quelli del R.. Ha anche aggiunto il Tribunale che il ricordo del R., per quanto diverso da quello del F. riguardo all’incontro che si sarebbe realizzato a (OMISSIS) con la intermediazione di D.F., non è comunque dissonante rispetto alla tesi accusatoria: anche il R., infatti, non ha escluso del tutto la presenza di D.F. ad un incontro presso il cantiere di Santa Barbara, incontro comunque emerso – sia pure limitatamente alla presenza di esso e del B. – nei ricordi dello stesso R..

Deduce il ricorrente il vizio di motivazione e la violazione di legge.

L’ideatore della estorsione risulta essere stato R., in concorso con i sodali Ri. e F..

Il D.F. farebbe ingresso nella vicenda solo nel momento in cui i tentativi dei primi tre di entrare in contatto diretto con le prescelte vittime non sembrava avere successo.

Tuttavia già il racconto del R. era nel senso che, raggiunto il D.F., costui gli aveva chiesto di essere lasciato fuori da quelle vicende.

Quanto al racconto del F., era stato nel senso che l’intermediario ricercato era solo tale R.E. di (OMISSIS), luogo ove aveva sede la società Laudati, mentre il D. F. si sarebbe inserito promettendo il suo aiuto, in tali rapporti.

Il racconto di F. e quello del Ri. però divergono su particolari fondamentali.

A questi si aggiungono le contraddizioni col racconto di Ri., il quale pure aveva accusato il D.F..

Il punto di massima dissonanza è comunque il secondo incontro che, secondo il racconto del solo R., sarebbe avvenuto in (OMISSIS), con la presenza attiva e fattiva del D.F., incontro seguito da altro, in inverno, in (OMISSIS), finalizzato però a raggiungere, con D.F. e R., un avvocato.

Il fatto è – prosegue la difesa – che il Tribunale da per accertato un ulteriore incontro che sarebbe avvenuto in (OMISSIS), col ricorrente, per la messa a punto della richiesta estorsiva. Era però estate.

In conclusione, F. (e Ri. de relato) avrebbe parlato solo del primo incontro a (OMISSIS) col ricorrente; il Ri. avrebbe parlato di due incontri col ricorrente, il secondo dei quali con lo scopo di far conoscere il nome di uno dei soci da contattare, ossia del P..

Quanto all’incontro decisivo di C., (OMISSIS) avrebbe fatto riferimento alla presenza del solo imprenditore B., che accettò talune imposizioni, ed alla assenza del Ri..

Anche quest’ultimo aveva decritto un incontro tra soggetti diversi dal D.F.. Il Tribunale aveva però preferito apoditticamente la versione del F. che invece quella presenza aveva richiamato.

Tale scelta non era sorretta da logica anche perchè, all’incontro decisivo per la imposizione delle richiesta, la persona offesa era stata chiamata dal subappaltatore incontrato nel cantiere dagli imputati nel corso del primo accesso e non dal D.F.. D’altra parte le frequentazioni del D.F. nel cantiere dei Laudani trovava spiegazione anche in rapporti lavoro leciti.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La motivazione esibita dal Tribunale del riesame presenta una indubbia completezza e logicità e si sottrae alle censure della difesa.

Occorre ricordare, infatti, che a fronte di una ricostruzione plausibile delle emergenze di causa e scevra da lacune su elementi decisivi, non può essere richiesto alla Cassazione un ulteriore sindacato. Soprattutto non può essere richiesto, pena lo sconfinamento nell’ambito della inammissibilità del gravame, un apprezzamento diretto degli elementi indiziari e della loro valenza dimostrativa posto che una simile verifica è demandata alla sede propria ed esclusiva che è quella del merito.

Questa Corte deve dunque muovere dal rilievo che vi è in atti una logica e coerente ricostruzione degli elementi ritenuti gravemente indizianti a carico del ricorrente.

Il racconto chiaramente accusatorio attribuito a F. risulta infatti ritenuto riscontrato dalle dichiarazioni di Ri.Al.

(verb. 28 novembre 2008, pag. 12 ord. Impugnata), il quale ha fatto riferimento al soggetto, un fabbro, contattato in (OMISSIS) per la intermediazione e cioè al ricorrente: questi, anche nel racconto del Ri. avrebbe assicurato il suo interessamento affichè gli scopi perseguiti da R. e F., ossia la "messa a posto" della ditta di (OMISSIS), fossero, tramite lui, raggiunti.

Circa le discrasie nei racconti dei collaboranti, d’altra parte, il Tribunale ha fornito una spiegazione più che logica con riferimento agli interessi economici propri del F. ai fini della consumazione della estorsione, dovendo la sua ditta essere imposta per lavori in sub-appalto.

La interpretazione è indubbiamente conforme ai canoni della razionalità e sul punto le opposte interpretazioni o le critiche del ricorrente si sostanziano nella sollecitazione all’accreditamento, da parte della Cassazione, di una interpretazione autonoma dei risultati di causa, non consentita però, come già detto, data la sede di mera legittimità ed essendo, la prospettazione di parte, destinata a trovare la propria naturale sede di sviluppo e illustrazione nel processo principale ovvero nella sede cautelare, ma solo in presenza di effettive rilevazioni di vizi della motivazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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