T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 652 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna in questa sede il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

Violazione di legge (artt. 7 e 10 L.47/85 in relazione all’art. 7 L. 94/82 e ss. modifificazione e integrazioni), eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore dei presupposti di fatto.

Sostiene il ricorrente che, qualora si fossero meglio considerate le circostanze di fatto, si sarebbe dovuto pervenire alla naturale conclusione che i manufatti oggetto del provvedimento impugnato vanno inquadrati nella fattispecie della pertinenza a servizio di un fabbricato già esistente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per sostenere la natura pertinenziale delle opere di cui al provvedimento impugnato, la difesa del ricorrente muove dalla considerazione che "costituisce pertinenza, soggetta a regime autorizzatorio, l’opera che sia posta al servizio di un fabbricato mediante un nesso funzionale e strumentale; un nesso cioè che non consente, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso pertinenziale", facendo anche leva sulla linea giurisprudenziale secondo cui "una tale caratteristica è individuabile in quei manufatti di dimensioni ridotte, sia in senso assoluto e sia in senso relativo all’immobile principale, che non siano logicamente ed economicamente utilizzabili in modo autonomo, ma assolvono alla funzione di rendere più comodamente e razionalmente fruibile l’immobile già esistente".

Pur condividendosi, in buona parte ed in linea di principio, l’anzidetta impostazione, sono tuttavia da respingere le conclusioni che se ne vogliono trarre rispetto alla fattispecie in esame.

Al riguardo mette conto rilevare che, ai fini urbanistici, la strumentalità propria della nozione civilistica prescinde dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario, non potendosi ritenere beni pertinenziali quegli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio ed ornamento al bene principale, tuttavia non sono coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi.

Quanto testè deto vale sicuramente per la struttura in muratura di mq. 16 che il ricorrente afferma essere destinata a rimessaggiolegnaia per gli attrezzi necessari per la cura del giardino i pertinenza, ma che oggettivamente può essere utilizzata anche ad altri fini, costituendo in ogni caso una modifica rilevante sia dal punto di vista urbanistico che edilizio.

Posto poi che la pertinenza urbanistica presenta caratteristiche diverse da quelle contemplate dal codice civile, sostanziandosi nella destinazione strumentale alle esigenze dell’immobile principale risultante, sotto il profilo funzionale, da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione, dall’ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall’assenza del c.d. carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13.6.2006, n. 3496), non avendo il ricorrente offerto alcuna indicazione sulla natura e sulle dimensioni dell’immobile principale al quale le asserite opere pertinenziali dovrebbero accedere, non è possibile scrutinare utilmente la tesi del ricorrente anche rispetto alle restanti opere (due tettoie e una veranda di superfici tutt’altro che trascurabili), pe relegarle nell’ambito delle pertinenze edilizie; tesi che il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno supportare con un principio di prova, anziché affidarla ad una generica affermazione.

Il ricorso va, pertanto respinto.

Può tuttavia disporsi la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto dal sig. G.G..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *