Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 21-07-2011, n. 29228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29-9-2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Verona confermava nei confronti dell’appellante S.G. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona,in data 3-6-2009 con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 594 c.p., commesso ai danni di N.M., e condannato alla pena di Euro400,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche,oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile,liquidato in Euro1.000,00.

Il Giudice di Pace aveva escluso la responsabilità dell’imputato per il contestato delitto di cui all’art. 612 c.p..

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la carenza della motivazione, per non avere il Giudice di appello valutato le doglianze del difensore circa la contraddittorietà delle risultanze processuali.

Evidenziava,infatti che il primo giudice aveva ritenuto provata la condotta tipica del reato di ingiurie,escludendo quella delle minacce,con motivazione che la difesa aveva censurato rilevando le incongruenze tra il contenuto della querela,ove la persona offesa aveva denunciato i fatti senza riferire della presenza di testimoni, e le risultanze delle deposizioni dibattimentali,dalle quali era emerso che erano intervenuti (secondo la difesa successivamente, ossia al momento delle minacce), testimoni.

Nella specie il ricorrente evidenziava che una teste ( C.), aveva riferito di avere assistito a tutta la scena, tuttavia la difesa rilevava incongruenze con deposizioni di altri testi.

In base a tali rilievi la difesa censurava la genericità e carenza di motivazione della sentenza impugnata,che non aveva evidenziato elementi idonei a superare le discrasie tra le risultanze processuali, e non aveva espresso una valutazione critica da parte del Giudice di appello sui punti oggetto di gravame.

Pertanto il ricorrente evidenziava che l’assoluta mancanza di motivazione, si poneva in contrasto anche con il dettato dell’art. 111 Cost., e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero la sentenza è dotata di motivazione del tutto generica e priva di riferimenti alle questioni sottoposte dalla difesa al Giudice di appello.

Inoltre la sentenza non illustra le ragioni di fatto e di diritto per le quali il Giudice ha ritenuto di confermare la decisione impugnata.

Infatti il Giudice di appello,dopo aver dato atto delle richieste della difesa (che aveva rilevato la mancata enunciazione da parte del primo giudice delle ragioni per le quali aveva considerato non attendibili le prove contrarie) si è limitato a considerare congruamente motivato il provvedimento impugnato, senza specificare in alcun senso le ragioni di infondatezza della tesi prospettata dalla difesa.

Peraltro assolutamente generico appare il riferimento alla valutazione resa in sentenza della condanna per il delitto di ingiuria, senza addurre alcun elemento a sostegno della conferma della decisione impugnata,in presenza di una richiesta difensiva di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto.

La sentenza appare dunque viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione in riferimento alle specifiche richieste della difesa appellante, non avendo il giudice del gravame dato conto delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della decisione.

La Corte deve dunque pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice competente per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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