T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 651 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

In fatto, consta che per il manufatto per cui è causa è stata presentata al Comune di Fondi in data 9 dicembre 2004 domanda di concessione edilizia in sanatoria (c.d. condono) prevista dall’art. 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003 n. 326, e dalla legge regionale 8 novembre 2004 n. 12.

Si applicano nella fattispecie, quindi, i capi IV e V (e cioè gli artt. 31 e seguenti) della legge 28 febbraio 1985 n.47 in tema di controllo dell’attività urbanisticoedilizia; giusta il richiamo operato dal comma 25 dell’art.32 sopra citato, che ha previsto la sanatoria delle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, sempre che ricorrano altre condizioni.

Come precisato in fattispecie analoghe da questo Tribunale (cfr., per tutte, la sentenza n.81 del 15 febbraio 1989), in caso di presentazione di una istanza (di sanatoria) alla quale si applichino i predetti capi IV e V, i provvedimenti sanzionatori, che restano temporaneamente sospesi ai sensi dell’art.44 della legge n.47 del 1985 cit., sono comunque destinati a non trovare applicazione neppure in tempi successivi, atteso che, ove intervenisse l’accoglimento, anche se per silentium, dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità della irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli artt.32, ultimo comma, 33, ultimo comma, e 40, primo comma, della legge n.47 del 1985 cit.

Consegue che, nel caso, non può, allo stato, rinvenirsi un interesse della parte ricorrente alla coltivazione del ricorso in argomento al fine di ottenere una pronuncia di questo giudice in ordine al provvedimento sanzionatorio impugnato; tale provvedimento infatti, tenuto conto della predetta istanza di condono, non è più in grado di generare lesione nei confronti della parte ricorrente medesima.

E, giusti i principi, la prefata circostanza comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, cui consegue l’improcedibilità del gravame.

Resta naturalmente precluso, alla parte ricorrente, qualsivoglia ulteriore manipolazione dello stato dei luoghi in assenza del titolo abilitativo previsto dall’art. 35 della L. n. 47 del 1985.

Quanto alle spese di giudizio si rinvengono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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