Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 21-07-2011, n. 29227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6-10-2009 il Giudice di Pace di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.T. imputato dei reati di cui all’art. 582 c.p., comma 2 e art. 612 c.p., comma 1 commessi in danno di A.A., per intervenuta remissione della querela.

Nella specie si era rilevato che la persona offesa, benchè regolarmente citata non era comparsa in giudizio, e che le era stato notificato nuovo invito a comparire avvertendo tale parte che la nuova assenza non giustificata sarebbe stata interpretata ai fini della remissione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo la violazione e/o erronea applicazione della legge penale.

In base a tale motivo chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata rilevata la violazione dell’art. 152 c.p..

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero la decisione impugnata si basa sulla erronea interpretazione ed applicazione dell’istituto della remissione tacita della querela, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui si cita Sez. 5 del 13 gennaio 2000, n. 5191 rv 215564 e Sez. 5 del 8-5- 2006, n. 15855, per cui l’omessa comparizione del querelante – nonostante l’avviso previamente notificatogli con l’avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela – all’udienza innanzi al Giudice di Pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell’intento di remissione dell’istanza punitiva; d’altro canto il querelante non ha l’obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza". v. ancora in specie SS.UU. del 15-12-2008 n. 46088, P.M. in proc. Viele, che ha risolto il pregresso contrasto giurisprudenziale.

Per tali motivi la Corte deve annullare l’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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