T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 650 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso – anche a prescindere dalla documentazione depositata in data 8 luglio 2011 che dimostra che la recinzione in contestazione fu illo tempore autorizzata dal comune (circostanza non dedotta in ricorso) – sia fondato in quanto il decorso di un lungo periodo di tempo dall’illecito (oltretutto realizzato dai genitori della ricorrente) e l’esatta conoscenza da parte del comune dello stato dei luoghi (in relazione al contenzioso esistente tra le parti da epoca ben anteriore alla data dell’atto impugnato) da un lato rendevano necessaria la comunicazione dell’avviso di procedimento, dovendosi escludere l’esistenza di ragioni di urgenza, e, dall’altro, imponevano, in relazione alla evidente condizione di affidamento della ricorrente circa la regolarità edilizia del manufatto, una motivazione di cui non v’è traccia nel provvedimento;

Ritenuto quindi che l’atto impugnato sia illegittimo e debba essere annullato;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il comune di Fumone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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