Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 21-07-2011, n. 29226 Dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. propone opposizione contro la sentenza del tribunale di Terni, resa in appello della sentenza del giudice di pace della medesima città, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di 500 Euro di multa ed al risarcimento della parte civile, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 594 e 612 c.p. per avere offeso l’onore ed il decoro del cognato T.M. e per avergli minacciato un ingiusto danno rivolgendogli, sia personalmente, sia a mezzo del telefono, le seguenti espressioni: "sei un buffone, sei un bastardo, ti ammazzo, prima o poi stai sicuro che ti ammazzo". La sentenza viene censurata sotto due profili; con il primo motivo si deduce inosservanza della legge penale per aver il giudice di seconde cure disatteso il disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 2, il quale, a detta del ricorrente, obbligherebbe il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, trattandosi di prove sopravvenute. La prova sopravvenuta consisterebbe nella sentenza 24.06.2009 del tribunale di Terni, che asseritamene condanna la odierna parte offesa per minacce ingiurie e lesioni nei confronti della moglie.

Si censura inoltre la mancata rinnovazione dell’istruttoria, anche con riferimento alle richieste istruttorie su prove non sopravvenute, perchè tali prove erano rilevanti (contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale), potendo fornire utili elementi per la valutazione di attendibilità della persona offesa. Si tratterebbe in particolare di tre querele sporte dall’odierno ricorrente contro il T. e dell’acquisizione dei telefoni cellulari dell’odierno ricorrente e della figlia, in cui sarebbero conservati i messaggi ingiuriosi.

Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione; sotto questo profilo ritiene il ricorrente che la sentenza si fondi esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa e sulla non sottoposizione dell’imputato all’interrogatorio, il che per invero costituisce una facoltà dell’imputato dal cui esercizio non è possibile desumere la sua colpevolezza. Si censura travisamento delle prove laddove fu la parte offesa e non l’imputato a non presentarsi all’udienza del 26.09.2007. Si censura inoltre la ritenuta inattendibilità delle testi P.M.R. e Pe.An., solo per il rapporto di parentela e colleganza, nonchè la ritenuta, immotivatamente, condizione di alterazione dell’imputato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza della legge penale per aver il giudice di seconde cure disatteso il disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 1, il quale, a detta del ricorrente, obbligherebbe il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, trattandosi di prove sopravvenute. La prova sopravvenuta consisterebbe nella sentenza 24.06.2009 del tribunale di Terni, che asseritamene condanna la odierna parte offesa per minacce ingiurie e lesioni nei confronti della moglie.

Si censura, poi, la mancata rinnovazione dell’istruttoria, anche con riferimento alle richieste istruttorie su prove non sopravvenute, perchè tali prove erano rilevanti (contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale), potendo fornire utili elementi per la valutazione di attendibilità della persona offesa. Si tratterebbe in particolare di tre querele sporte dall’odierno ricorrente contro il T. e dell’acquisizione dei telefoni cellulari dell’odierno ricorrente e della figlia, in cui sarebbero conservati i messaggi ingiuriosi Dispone l’art 603 c.p.p. che "1. Quando una parte, nell’atto di appello 581 o nei motivi presentati a norma dell’art. 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495, comma 1 (…)".

Risulta dunque evidente, come già affermato da questa Corte (si veda la sentenza 10795-2007, della 4 sezione che la valutazione sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente e logicamente motivata (per la Cassazione, sez. 6 penale, 10 ottobre 2006, n. 761 quelli dell’art. 603 c.p.p., in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado, sono poteri meramente discrezionali).

Per le prove sopravvenute (come per quelle scoperte successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado), invece, l’obbligo di disporre la rinnovazione è contemperato dal rispetto del canone normativo di cui all’art. 495, comma 1.

Il tribunale ha dato coerente motivazione, nell’ambito delle valutazioni di merito a lui riservate e non censurabili in cassazione, del perchè non ha ritenuto rilevante procedere a rinnovare l’istruttoria (ritenendo che le prove indicate fossero dirette esclusivamente a comprovare la litigiosità del rapporto tra il P. e il T.). Del resto, non appare comprensibile il motivo per cui non ha provveduto direttamente la difesa alla produzione delle tre querele sporte dall’odierno ricorrente contro il T. e dei telefoni cellulari suoi e della figlia, in cui sarebbero conservati i messaggi ingiuriosi. Nè risulta essere mai stata prodotta la sentenza 24.06.2009 del tribunale di Terni (di cui, peraltro, sfugge in assoluto la rilevanza, contenendo – a detta del ricorrente – la condanna della odierna parte offesa per minacce ingiurie e lesioni nei confronti della moglie).

Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione; sotto questo profilo ritiene il ricorrente che la sentenza si fondi esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa e sulla non sottoposizione dell’imputato all’interrogatorio, il che per invero costituisce una facoltà dell’imputato dal cui esercizio non è possibile desumere la sua colpevolezza. Si censura travisamento delle prove laddove fu la parte offesa e non l’imputato a non presentarsi all’udienza del 26.09.2007.

Si censura inoltre la ritenuta inattendibilità delle testi P.M.R. e Pe.An., solo per il rapporto di parentela e colleganza, nonchè la ritenuta, immotivatamente, condizione di alterazione dell’imputato. Ebbene, quanto all’affermazione circa la mancata comparizione dell’imputato al tentativo di conciliazione, le censure sono immotivate; risulta, infatti, dai verbali del giudizio di primo grado che la persona offesa non fu presente alla prima udienza, presente invece l’imputato, ma quest’ultimo non si presentò alla seconda udienza, appositamente fissata dal gdp per il tentativo di conciliazione.

Merita, invece, accoglimento, la censura relativa alla valutazione di attendibilità delle testimoni a discarico P.M.R. e Pe.An., valutata negativamente dal tribunale per il rapporto di parentela e colleganza. Trattasi di valutazione in sè non sufficiente a fondare un giudizio negativo, giacchè in materia di prova testimoniale non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dai dipendenti di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al suddetto vincolo, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento. Ne consegue che l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (in argomento si veda Cassazione civile, sez. 3, 20 gennaio 2006, n. 1109).

Orbene il tribunale di Terni dapprima sembra affermare perentoriamente la inattendibilità delle testi in virtù del rapporto di parentela e di dipendenza; poi, evidentemente consapevole dell’impossibilità di escludere aprioristicamente l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli, in difetto di ulteriori elementi, ha cercato un riscontro all’inattendibilità, giustificata in modo però piuttosto contorto ed illogico.

Afferma, infatti, il tribunale (pag. 5 sentenza) che le deposizioni delle testi, oltre a non essere attendibili per i rapporti di parentela e di dipendenza con imputato ".. Sono apparsi contraddittori posto che entrambi, dopo aver detto che il P. si sarebbe limitato a dire al T. che, se la figlia si trovava in ospedale era colpa sua, hanno ammesso che il P. era adirato con il genero tanto che tutte e due le figlie avevano cercato di convincere il padre a stare calmo al momento della telefonata, risultato che però non erano riuscite ad ottenere (altrimenti i testimoni avrebbero detto che le figlie erano riuscite a calmare il padre), con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente verosimile che il P. si sia lasciato scappare le frasi riferite dal T. tenuto conto del malore della figlia, di cui il P. riteneva responsabile il genero, e dei trascorsi burrascosi. Trattasi di ragionamento piuttosto criptico, al limite dell’illogicità; a parte la difficoltà oggettiva di comprendere il ragionamento fatto dal giudice, sembra che il suo stesso fondamento sia carente: le deposizioni sarebbero contraddittorie perchè le testi prima avrebbero affermato che il P. era rimasto calmo al telefono e poi hanno detto di aver cercato di calmarlo, deducendone la conseguenza contraria – cioè che non vi erano riuscite – dal fatto che altrimenti gli altri testi avrebbero detto che le figlie erano riuscite a calmarlo. Viene cioè riscontrata l’inattendibilità delle testi non su circostanze contrarie risultanti da altre deposizioni, ma su mere illazioni fondate su ciò che altri testi non hanno detto.

Va dunque rimeditata la valutazione di inattendibilità delle testi P.M.R. e Pe.An., elemento determinante per l’affermazione di colpevolezza dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Terni per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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