Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26895 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte territoriale di Salerno respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe,appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Circolo didattico di appartenenza, di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La predetta Corte ricostruiva la vicenda applicativa della norma della L. n. 124 del 1999, art. 8 riassumendo i provvedimenti attuativi delle modalità di trasferimento del personale (D.I. 23 luglio 1999 e successiva contrattazione collettiva costituita dall’accordo sindacale 20.7.00, a sua volta recepito dal D.I. 5 aprile 2001) in forza dei quali al personale in questione veniva riconosciuto il solo maturato economico e poneva a base della decisione il rilievo fondante che il legislatore con norma d’interpretazione autentica (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva.

Avverso questa sentenza il dipendente in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di tre censure. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, nonchè vizio di motivazione, chiede affermarsi il principio secondo il quale la denunciata norma ha natura innovativa e non interpretativa.

Con il secondo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 103 e 104 Cost. Con la terza censura il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 formula vari quesiti di diritto che attengono: alla natura dell’accordo sindacale 20 luglio 2000; alla necessità per l’adozione del sistema del maturato economico dì apposita disciplina legislativa; al rispetto dei principi di cui all’art. 2112 c.c. e all’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in via preliminare, dovendosi osservare – con motivazione semplificata come disposto dal Collegio – che: a) non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; b) come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184- bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. Cass., sez. un., n. 627 del 2008); c) nella specie, l’avviso dì ricevimento non risulta allegato al ricorso, nè prodotto successivamente, e non è consentita la rimessione in termini, come richiesta dal difensore in udienza, non essendovi prova di tempestive richieste di duplicato o, comunque, di certificazioni attestanti l’avvenuto perfezionamento della notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio non essendovi state difese delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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