Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-07-2011, n. 29094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.D. ricorre avverso la sentenza, in data 5 novembre 2010, della Corte d’appello di Cagliari, che a conferma della sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari, lo ha condannato per il reato di uso abusivo di carta di credito, e, chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità, in particolare con riferimento al suo riconoscimento, all’assenza di una perizia calligrafica sulla firma apposta sugli scontrini relativi agli acquisti effettuati.

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano in gran parte valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento agli elementi relativi all’indicazione del D. da parte del teste S., suo ex vicino di casa,che ha fornito un particolare fisico, l’altezza del prevenuto, coerente con le risultanze processuali e riferibile all’utilizzatore della carta e la circostanza del rinvenimento di uno dei telefonini acquistati a casa dell’accompagnatore del D., E., che poi ha patteggiato la pena);

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata esecuzione di una perizia grafica la sostanziale identità tra la firma apposta dall”uomo individuato in base alle indicazioni del S. e le altre due firme apposte per gli altri due acquisti in diversi locali commerciali, fa ritenere corretto il ragionamento dei giudici di merito che giustamente hanno ritenuto superflua l’invocata perizia grafica. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata 1’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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