T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 644 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato il 13 maggio 2011 e depositato il successivo 13 giugno, con cui i signori M.M. e A.B. hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Frosinone ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in "chiusura di un terrazzo annesso all’appartamento e nello spostamento di una porta su un muro portante", realizzate sull’immobile di loro proprietà in via Angeloni n. 61;

Rilevato, che i ricorrenti in data 10 marzo 2011 hanno presentato domanda di accertamento di conformità delle suddette opere abusive ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01;

Ritenuto che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, rimettendo in gioco il rapporto privatoamministrazione, priva di efficacia lesiva il gravato ordine di demolizione e impone all’amministrazione il riesame della fattispecie con emanazione di un nuovo provvedimento;

Considerato, pertanto, che la necessaria pronuncia dell’amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità rende inutile la decisione sul presente ricorso avverso l’ordinanza di demolizione;

Ritenuto che le circostanze rappresentate evidenziano la carenza di interesse alla decisione nel merito, sicché si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 606/11, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *