Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorso notificato il 13 maggio 2011 e depositato il successivo 13 giugno, con cui i signori M.M. e A.B. hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Frosinone ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in "chiusura di un terrazzo annesso all’appartamento e nello spostamento di una porta su un muro portante", realizzate sull’immobile di loro proprietà in via Angeloni n. 61;
Rilevato, che i ricorrenti in data 10 marzo 2011 hanno presentato domanda di accertamento di conformità delle suddette opere abusive ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01;
Ritenuto che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, rimettendo in gioco il rapporto privatoamministrazione, priva di efficacia lesiva il gravato ordine di demolizione e impone all’amministrazione il riesame della fattispecie con emanazione di un nuovo provvedimento;
Considerato, pertanto, che la necessaria pronuncia dell’amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità rende inutile la decisione sul presente ricorso avverso l’ordinanza di demolizione;
Ritenuto che le circostanze rappresentate evidenziano la carenza di interesse alla decisione nel merito, sicché si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 606/11, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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