Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-07-2011, n. 29091Cognizione del giudice d’appello pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 2 luglio 2010, della Corte d’appello di Torino, con cui è stata confermata la condanna per il reato di truffa in danno della Regione Valle d’Aosta, con condanna alla pena di anni uno di reclusione e Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della Regione, costituitasi parte civile; e chiedendone l’annullamento, lamenta:

a)Violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione all’art. 597 c.p.p., comma 1 per erronea applicazione del principio dell’effetto devolutivo dell’appello.

Il ricorrente lamenta che nell’epigrafe della sentenza sia riportato anche il capo di imputazione in ordine al reato di tentata truffa, da cui è stato assolto;

b) Violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 90 e 523 c.p.p. in relazione alla rinuncia della parte civile.

Il ricorrente deduce che nel corso del giudizio d’appello la parte civile aveva dichiarato di non voler coltivare la sua costituzione, tanto che non concluse all’esito dell’istruttoria dibattimentale. c) Violazione dell’art. 606, lett. e) per contraddittorietà e illogicità della sentenza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui avrebbe meritato il riconoscimento in considerazione del suo comportamento processuale. d) Violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 531 e 533 c.p.p., sussistendo mancanza di prove su elementi fondamentali dell’accusa.

Il ricorrente lamenta l’insussistenza degli elementi in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità. e) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), e) per considerazioni inerenti violazioni finanziarie estranee al capo di imputazione;

f) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all’art. 316 ter c.p..

Osserva la Corte che i motivi sono infondati; tuttavia il ricorso deve essere accolto in quanto deve essere rilevata d’ufficio l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. essendo maturati i termini di prescrizione in relazione all’art. 157 c.p. alla data ultima del 30 dicembre 2010, ivi compreso il periodo di sospensione dal 12 marzo 2010 al 2 luglio 2010, e quindi prima della celebrazione del processo all’odierna udienza. Peraltro in data 1 luglio 2010 l’avv.to Petrini del foro di Aosta ha dichiarato di non voler più coltivare la costituzione di parte civile. Tale rinuncia deve ritenersi illimitata e incondizionata, con la conseguenza che deve essere revocata la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese ed ai danni in favore della stessa parte civile (Cass., sez. 2, 19 maggio 2009, n. 25673, C.E.D. 244169).

Conseguentemente, in assorbimento di tutti gli altri motivi, la sentenza va annullata, in quanto il reato di cui all’art. 640 bis c.p. è comunque prescritto, essendo trascorsi ben oltre i sette anni e sei mesi previsti dalla legge dalla sua consumazione (marzo 2003).

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p. va dichiarata dunque l’estinzione del reato per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con l’eliminazione delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Elimina le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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