T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 6731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è stato notificato presso la sede reale dell’intimata Amministrazione statale e non presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, come espressamente previsto, a pena di nullità della notifica, dall’art. 11, comma 3, del R.D. 30.10.1933, n. 1611, novellato dall’art. 1 della legge 25.3.1958, n. 260, la cui disciplina, per i giudizi amministrativi, è richiamata dall’art. 41, comma 3, del cod.proc.amm. approvato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Considerato che, nel caso di specie, la nullità della notificazione è esclusivamente imputabile al ricorrente e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la concessione del rimedio della rinnovazione della stessa previsto dall’art. 44, comma 4, del cod.proc.amm.;

Considerato che alla predetta nullità della notificazione segue l’inammissibilità del ricorso, non risultando tale nullità, nel caso di specie, sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione (cfr. ex multis, Cons. St. IV, 10.5.2007, n. 2188);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– lo dichiara inammissibile per nullità della notifica.

– nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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