Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 21-07-2011, n. 29250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24-11-2010 il Tribunale di Firenze rigettava l’appello proposto da V.R. avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 9/9/2010,che rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere gestito un traffico internazionale di stupefacenti.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

1- la illogicità e contraddittorietà della motivazione inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) e c).

A riguardo evidenziava che era stato ritenuto il coinvolgimento del predetto ricorrente nell’illecito traffico,indicandolo come soggetto che dalle indagini risultava detto "Mondi".

Tale soprannome,tuttavia,era da attribuire ad altro indagato,che la difesa indicava come V.E., al quale era da attribuire un ruolo ben diverso nell’attività contestata.

Per tali elementi la difesa riteneva che l’ordinanza risultasse viziata per mancanza di motivazione sulle ragioni che si ponevano alla base del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari.

– D’altra parte il ricorrente evidenziava l’illogicità delle argomentazioni con le quali si era ritenuto che le condotte contestate non fossero paragonabili a quelle del coimputato H. K. – (v. fl. 3 del ricorso) ritenendo parimenti illogiche le argomentazioni con le quali si era ritenuto che il ricorrente fosse inserito nel traffico di stupefacenti e non dedito ad attività lavorativa.

Diversamente la difesa rilevava che il V., anche all’epoca delle indagini, lavorava e che avrebbero potuto testimoniare a riguardo i suoi datori di lavoro precedenti, che sarebbero stati disponibili ad una assunzione a tempo indeterminato.

La difesa riteneva inoltre meramente apparente la motivazione sulla esistenza dell’illecito traffico di vaste dimensioni,con mezzi di comunicazione tra i correi e rilevava che anche il riferimento ai sequestri di droga ed armi avrebbero dovuto essere attribuiti a distinte ipotesi associative (capi A1 e A2 dell’ordinanza cautelare).

In tal senso rilevava che al V. era stata attribuita una autonoma figura di associazione per delinquere (secondo l’ordinanza del 5.2.2010, p.5).

Per di più evidenziava che tale attività si sarebbe svolta per un limitato arco di tempo, ossia dall’aprile all’agosto del 2007 ed i cinque reati satelliti da aprile ad ottobre del 2007.

Pertanto non riteneva fosse ipotizzabile il pericolo di reiterazione dei reati, rilevando che la personalità del V. era quella di un soggetto incensurato,e dotato di attività lavorativa lecita, secondo la documentazione prodotta innanzi al Tribunale del Riesame.

Su tali aspetti il difensore rilevava la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, chiedendone l’annullamento.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

L’ordinanza riguarda un appello, ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura restrittiva.

In tale sede il Tribunale ha dunque valutato l’assenza dei presupposti che avrebbero consentito l’accoglimento dell’istanza, secondo i criteri stabiliti dal legislatore.

Quanto alle censure articolate dalla difesa in riferimento alla pretesa carenza della motivazione in ordine al compendio indiziario, deve evidenziarsi che nella valutazione dei presupposti che consentono o meno di revocare o sostituire la misura il Giudice è tenuto a verificare l’esistenza di eventuali nuovi elementi che possano far ritenere cessate o affievolite le originarie esigenze cautelari.

Sotto tale aspetto il provvedimento impugnato non può dirsi carente nella esposizione degli elementi ostativi all’accoglimento del gravame, facendo riferimento al coinvolgimento del prevenuto in un traffico di stupefacenti organizzatole risulta alcuna erronea indicazione del ruolo del V., perchè la parte della ordinanza in cui si indica il nominativo "Mondi" resta ulteriormente esplicata in seguito, a fl. 4, ove si specifica che il V. era soggetto al quale veniva contestata anche l’aggravante per essere stato insieme al fratello,un dirigente del sodalizio.

L’esistenza di una esauriente e logica motivazione in ordine ai presupposti ostativi all’accoglimento dell’impugnazione formulata avverso l’ordinanza del GIP, evidenzia che comunque sono prive di fondamento le deduzioni della difesa circa l’assenza di validi elementi a carico del prevenuto,mentre resta incensurabile – d’altra parte – la valutazione discrezionale delle perduranti esigenze cautelari,resa con congrua e adeguata motivazione, ai fl. 3-4 del provvedimento impugnato, non scalfita dai riferimenti della difesa ad attività lavorativa svolta dal predetto indagato, ovvero il richiamo al dato temporale della durata della custodia cautelare sofferta, elementi che restano privi di efficacia – di per se – ai fini di rivelare il mutamento delle esigenze cautelari.

Ulteriori doglianze del ricorrente risultano formulate ponendo in discussione la sussistenza dei validi indizi di colpevolezza, con argomentazioni essenzialmente protese alla diversa interpretazione dei dati processuali, che in questa sede resta preclusa.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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