T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-07-2011, n. 6752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso la ricorrente impugna il diniego di visto per turismo in epigrafe indicato e motivato come segue: " non sono state fornite giustificazioni circa lo scopo e le condizioni di permanenza;

"La sua intenzione di lasciare il territorio dello Stato membro prima dello spirare del termine del visto non può essere stabilita con certezza.";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessata oppone l’unica articolata doglianza con la quale fa valere l’illegittimità del decreto per violazione dell’art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 30 del 2007, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione per il mancato rilascio del visto di ingresso turistico in presenza dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che la ricorrente sostanzialmente lamenta che il visto è carente di motivazione, in quanto ella ha ricevuto l’invito del fratello a recarsi in Italia con la figlia e che il fratello provvede alla sua sistemazione in alloggio per trenta giorni; rileva pure di essere già in possesso del biglietto di andata e ritorno e della polizza sanitaria; rappresenta pure di non avere mai goduto di altri visti turistici in passato, sicché non è dato comprendere da dove l’Amministrazione ricavi dubbi sulla sua volontà di lasciare l’Italia al momento dello scadere del visto e se tali dubbi si riferiscono alla circostanza che il fratello è naturalizzato italiano la motivazione è pure sganciata dai presupposti di legge per il diniego;

RILEVATO che le censure non possono essere condivise alla luce della relazione prodotta dalla Amministrazione degli esteri;

CONSIDERATO che l’Amministrazione consolare ha infatti riferito che, sottoposta la signora a colloquio con interprete esperto di lingua araba, inglese ed italiana, la stessa, richiesta di quali fosse lo scopo del viaggio e l’attività del coniuge, non ha offerto risposta alcuna, né ne ha data alcuna in merito all’attività in atto svolta in patria dal coniuge, onde inferirne la stabilità del nucleo familiare e ritenere valido il rientro in patria prestabilito;

RILEVATO che l’Amministrazione consolare ha pure osservato che la ricorrente aveva già presentato un precedente ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia per la mancata concessione di un visto per ricongiungimento familiare, il che contraddice con la richiesta esaminata e respinta; ed ha rilevato ancora che non risulta documentazione certa del rapporto di filiazione con la minore che la ricorrente vorrebbe portare in Italia e che non risulta l’autorizzazione del padre a tale viaggio;

RILEVATO che pertanto la censura di difetto di motivazione appare del tutto non condivisibile, alla luce delle osservazioni di cui sopra e che il provvedimento impugnato appare invece il frutto di una accurata disamina dei presupposti per la sua adozione;

CONSIDERATO pure che il dedotto difetto di motivazione non appare inoltre condivisibile alla luce della giurisprudenza della sezione che pone in evidenza la vincolatezza del provvedimento di diniego di visto (TAR Lazio, sezione I quater 10 marzo 2011, n. 2180 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425);

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente SAHRA AHMED OSMAN al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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