Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26884 Spese giudiziali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto gli appelli proposti da L.G.D. avverso le sentenze del Tribunale di Cagliari del 25 marzo 2003 e dell’11 febbraio 2004 e, in riforma di dette sentenze, ha dichiarato il diritto del L. alla rendita da silicosi polmonare ed ipoacusia da rumori, condannando l’INAIL al pagamento dei relativi ratei, ed ha condannato lo stesso I.N.A.I.L. al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 1.227,38 di cui Euro 631,00 per diritti, Euro 460,00 per onorari ed Euro 136,38 per spese, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Il L. propone ricorso avverso detta sentenza articolato su unico motivo in punto di liquidazione delle spese.

Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1 e 4 e delle tabelle A e B delle tariffe professionali, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Inoltre nella stessa liquidazione operata avrebbe violato i minimi tariffari.

Il ricorso è fondato in relazione alla lamentata omissione della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Nella parte motiva della sentenza impugnata vengono poste a carico dell’I.N.A.I.L. le spese di giudizio, mentre nella parte dispositiva si limita la liquidazione al solo giudizio di appello. Tale omissione costituisce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ e si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà a tale liquidazione delle spese relative ai giudizi di primo grado, ed alle spese del presente giudizio di legittimità.

E’ invece infondata la censura relativa alla quantificazione delle spese operata dalla Corte territoriale, in quanto la corretta quantificazione delle spese dei giudizi di appello riuniti avrebbe imposto al ricorrente la redazione e l’esposizione di due parcelle che avrebbero dovuto considerare le spese dei giudizi stessi in relazione alla fase precedente alla riunione ed in relazione alla fase successiva alla riunione stessa, stante il diverso calcolo delle spese nelle due fasi.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso quanto alla doglianza relativa all’omessa pronuncia sulle spese relative al primo grado di giudizio;

Rigetta per il resto;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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