T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-07-2011, n. 6737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso il ricorrente impugna il diniego di visto per lavoro subordinato in epigrafe indicato e motivato come segue: "sussistono fortissimi dubbi circa la sua vera identità. Infatti sul nulla osta è indicato un passaporto avente un numero diverso da quello presentato. Il passaporto n. A3886500A da Lei presentato non è valido in quanto è contraffatto ed è stato ottenuto in modo fraudolento.";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento, difetto di istruttoria: l’interessato in fatto rappresenta che il passaporto presentato al momento della richiesta di visto ECOWAS n. A02347918 gli è stato rilasciato al posto di quello n. A00101087 che, presentato in occasione del decreto sui flussi 2007, era stato smarrito e sostituito da quello A3886500A, laddove in tale circostanza non vi è nulla di illegittimo, dal momento che in Nigeria sono in corso le sostituzioni dei passaporti ordinari con quelli ECOWAS; non è dato pertanto comprendere da quale elemento l’Amministrazione consolare deduca la contraffazione del titolo, sol perché il passaporto presentato al momento della domanda di visto è diverso da quello presentato al momento del rilascio del nulla osta; tale motivazione è il frutto di una grave carenza di istruttoria;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione di preavviso di rigetto: l’interessato lamenta che è mancato il preavviso di provvedimento negativo;

RILEVATO che le censure non possono essere condivise alla luce dell’eseguita istruttoria;

CONSIDERATO che l’Amministrazione consolare ha infatti riferito che: "il passaporto presentato dal ricorrente a corredo della domanda di visto è contraffatto sulla base delle seguenti irrefutabili prove:

a) la stringa alfanumerica presente in basso nella pagina contenente i dati anagrafici del presunto titolare è difforme da quella elaborata da apposito programma informatico in conformità con le norme ICAO sui passaporti elettronici. Nel passaporto presentato da sedicente N. la stringa è:" e seguono le due stringhe differenti nella numerazione negli elementi finali del numero del passaporto e dei codici identificativi; prosegue la relazione "b) dall’esame – con apposita apparecchiatura raggi UV ed altre specifiche lampade si può agevolmente constatare che la pagina contenente i dati anagrafici è costituita da una "doppia laminazione". Dall’esame con i raggi UV, emerge inoltre che la carta sulla quale sono stampati i dati anagrafici e la foto non è quella in fibra di cotone; non contiene i previsti elementi di sicurezza ed è resiliente. Esaminando questa pagina con lampada sottostante appare infine che la pagina si compone di due fogli sovrapposti ed è agevolmente leggibile il nominativo della persona alla quale era stato inizialmente rilasciato il passaporto: si tratta di un tale A.;

c) le autorità nigeriane preposte al rilascio dei passaporti nigeriani "Nigeria Immigration Service" confermano che il passaporto in questione è contraffatto ed inoltre che il tipo di passaporto presentato dal ricorrente era già da tempo sostituito dal passaporto "biometrico"."; e per queste ragioni la relazione conclude pure che il passaporto è stato sequestrato;

RILEVATO che non appare sussistere la rilevata falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso che il visto di ingresso può essere concesso alle condizioni da detta norma previste, sempre che però il soggetto sia in possesso di "passaporto valido", come richiesto dal precedente comma 1 e tale di certo non può essere considerato il passaporto che risulta manomesso, come stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del decreto legislativo citato, al quale è stata aggiunta espressamente la disposizione relativa alle conseguenze della presentazione di documentazione falsa dalla legge 30 luglio 2002, n. 189: "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda." come peraltro rilevato in altre analoghe occasioni dal TAR, a fronte della medesima censura (TAR Lazio, sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 2196 e la giurisprudenza ivi citata Consiglio Stato, sez. VI, 03 giugno 2010, n. 3515);

RILEVATO, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10 bis, che la giurisprudenza equipara alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della medesima legge ai fini dell’annullamento in giudizio (TAR Veneto, sezione III, 4 giugno 2007, n. 1752) quando l’Amministrazione fornisca la dimostrazione anzidetta, come è avvenuto nel caso in esame con la ridetta istruttoria;

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente I.S.N. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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