Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26883 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 novembre 2006 la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 17 maggio 2004 con la quale è stata rigettata la domanda di S.G. intesa ad ottenere il riconoscimento di malattia professionale della ipoacusia percettiva bilaterale in quanto dipendente dallo svolgimento di lavorazioni tabellate, con la conseguente condanna dell’I.N.A.I.L. alla corresponsione della relativa rendita. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla base della CTU disposta nel giudizio di appello, e considerando anche l’intervenuta prescrizione del diritto azionato essendo trascorso il termine triennale decorrente dalla data del provvedimento amministrativo di rigetto.

Il S. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L. che ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, e violazione di norme di diritto in ordine alla dichiarata intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente. In particolare si deduce che il termine prescrizionale decorrerebbe, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 14717 del 2006 in materia, non dalla pronuncia di rigetto in sede amministrativa, ma dal momento in cui la patologia lamentata avrebbe raggiunto il minimo indennizzabile, data ancora non trascorsa.

Con secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, e violazione di norme di diritto in ordine al mancato riconoscimento di origine professionale di patologia tabellata. In particolare si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, come comprovato dai testi escussi, il lavoratore era esposto a macchinari tabellati per cui doveva necessariamente riconoscersi l’origine professionale della patologia lamentata.

Entrambi i motivi sono infondati.

Riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale va considerato che, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 è sufficiente che la malattia professionale si sia manifestata in maniera conoscibile per l’assicurato e che la stessa abbia comportato un’inabilità di grado indennizzabile, con la precisazione che, mentre il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità rileva come fatto oggettivo, indipendentemente dall’opinione al riguardo dell’assicurato, la manifestazione della malattia deve essere soggettivamente percepibile. Tuttavia la consapevolezza dell’assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa (salva l’eventuale rilevanza al riguardo di precedenti accertamenti medici), non rilevando ai fini in esame non rileva la sentenza n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale che ha eliminato (ad altri fini: cfr. Corte Cost. n. 31 del 1991) la presunzione di manifestazione della malattia professionale nel giorno della denuncia, nè potendo il rigetto in sede amministrativa della domanda di riconoscimento della rendita valere a sospendere o a interrompere la prescrizione già in corso dall’epoca della manifestazione della malattia indennizzabile, poichè la "conoscibilità" non viene vanificata dal diniego dell’istituto assicuratore, non potendo essere confusa con la "certezza" in ordine agli elementi costitutivi del diritto (Cass. 11 febbraio 2004 n. 2625). Pertanto correttamente la Corte territoriale ha considerato prescritto il diritto azionato dal ricorrente.

Comunque anche il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto il nesso di causalità fra patologia lamentata ed attività professionale costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito che correttamente lo fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ove, come nel caso in esame, la motivazione sia scevra da vizi logiche sia compiuta.

Nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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