Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 21-07-2011, n. 29224 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17/2/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare a carico di G.D. condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e multa Euro 640,00 perchè responsabile dei reati di cui all’art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 4 come da rubrica ascritti unificati ai sensi dell’art. 81 cpv c.p. e con la diminuente del rito abbreviato. Innanzi alla Corte la difesa aveva avanzato richieste inerenti alla carenza di motivazione inerente alla pena, non inflitta nel minimo edittale, e di esclusione della recidiva, nonchè di ritenere prevalente l’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p., che il GUP aveva considerato equivalente alla recidiva;

inoltre aveva rilevato l’erronea esclusione delle attenuanti generiche, e ne chiedeva l’applicazione con giudizio di prevalenza.

La Corte aveva disatteso tali richieste, rilevando la personalità del prevenuto. Aveva altresì escluso la concedibilità delle generiche, sia per la personalità dell’imputato, sia perchè le ragioni addotte erano state già valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 625 bis c.p..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1 – la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 bis c.p. in relazione all’art. 69 c.p., nonchè per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In particolare il ricorrente deduceva la assoluta carenza della motivazione relativa alla ritenuta equivalenza dell’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p., ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Rilevava altresì che non si era fornita risposta alle deduzioni difensive, con le quali si era sottolineato, ai fini del giudizio di prevalenza della attenuante concessa dal primo giudice, il contributo fornito dall’imputato all’AG., con dichiarazioni confessorie ed accusatorie, che avevano consentito di individuare altre persone, quali il ricettatore ed il basista che dava notizie sulle abitazioni da visitare.

Inoltre evidenziava la carenza della motivazione, ove non erano state indicate le ragioni per le quali non erano state accolte le richieste della difesa, ai fini della prevalenza dell’attenuante ex art. 625 bis c.p..

In tal senso il ricorrente riteneva violata anche la disposizione di cui all’art. 69 c.p. e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

In ordine al primo motivo, si osserva che le censure inerenti alla inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625 bis e dell’art. 69 c.p. che si basano sulla carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, relativa alla ritenuta equivalenza dell’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p. ed alla mancata applicazione delle generiche, restano formulate con argomentazioni in fatto, tendenti a porre in rilievo elementi che la difesa aveva già evidenziato in sede di appello, onde si tratta di deduzioni meramente ripetitive, alle quali la Corte territoriale ha fornito soluzione con adeguata e logica motivazione.

Invero la sentenza motiva sia sulla professionalità dimostrata dall’imputato che era stato sottoposto anche a misure di prevenzione, e si era avvalso della cooperazione di un ricettatore, sia sulla gravità dei fatti, e in tal senso i Giudici di appello hanno richiamato condividendoli i rilievi del primo giudice, esprimendo altresì legittimamente il giudizio negativo sulla personalità del soggetto, per cui la confessione non risultava sintomo di effettiva resipiscenza, e si riteneva corretta la determinazione di pena, non riconoscendo i presupposti per concedere le generiche. D’altra parte deve evidenziarsi che resta incensurabile la esclusione di tali attenuanti che peraltro risulta sorretta da specifica motivazione in sintonia con i criteri stabiliti dal legislatore, e che secondo giurisprudenza (v. Sez. 1^ 2-12-2004, n. 46954 – RV 230591) – la concessione o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguatezza della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

In tal senso resta dimostrata l’inammissibilità dei motivi di ricorso, che tendono alla reiterazione delle questioni esaurientemente e correttamente risolte dalla Corte territoriale.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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