T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-07-2011, n. 6736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna la nota GDAP 01410442011 del 5 aprile 2011 notificato al ricorrente in data 4 maggio 2011 con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal predetto per assistere la nonna disabile;

Considerato che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito della continuità assistenziale in atto da parte del dipendente;

Considerato che, come fondatamente dedotto con l’unica censura articolata nel ricorso, per effetto della modifica dell’art. 33 comma 5° l. n. 104/92 operata dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito della continuità dell’assistenza in quanto espunto dalla disposizione a seguito della citata modifica legislativa;

Considerato che tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica;

Rilevato che l’atto del 3 maggio 2011 pure impugnato, con il quale l’Amministrazione ha confermato il provvedimento del 12 aprile 2011, non fa altro che riprendere il criterio della continuità e pertanto non può essere condiviso per le superiori considerazioni;

Avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione: cfr. sentenza 23 giugno 2011, n. 5581;

Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Considerato che la peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. GDAP01410442011 del 05.04.2011 emesso dal Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del provvedimento di cui alla nota del 3 maggio 2011 n. GDAP01767142011 del Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottati nei confronti del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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